COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 87 stagione sportiva 2010/20101. Reclamo della soc. Castiglionese avverso dec. Del GST toscana. Squalifica del calciatore Lupi Lorenzo per 3 gare. C.U 39 del 16.12.2010.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
87 stagione sportiva 2010/20101. Reclamo della soc. Castiglionese avverso dec. Del GST toscana. Squalifica del calciatore Lupi Lorenzo per 3 gare. C.U 39 del 16.12.2010.
La societa’ Castiglionese , pur non contestando i fatti che hanno determinato la squalifica del calciatore Lupi ma dandone una diversa versione, chiede a Questa CDT una congrua riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinate, esaminato il gravame lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 46 comma 4 CGS.
Occorre ribadire ancora una volta, come i reclami in secondo grado debbano essere inviati alla commissione disciplinare entro i sette giorni successivi alla pubblicazione sul C.U del provvedimento che si intende impugnare.
Orbene, nel caso che occupa, la soc. Castiglionese, ha inoltrato il reclamo il giorno 24/12/2010 a seguito del provvedimento che risulta pubblicato sul C.U 39 del 16/12/2010, un giorno dopo il termine perentorio stabilito.
P.Q.M.
La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo nel suo complesso. Ordina l’incameramento della tassa dovuta.
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