COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ECCELLENZA 78 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo della società A.S.D. Lampo 1919 avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Tarli Massimo per 3 gg. (C.U. n. 38 del 10.12.2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ECCELLENZA 78 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo della società A.S.D. Lampo 1919 avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Tarli Massimo per 3 gg. (C.U. n. 38 del 10.12.2010) Propone tempestivo reclamo la società A.S.D. Lampo 1919 avverso la squalifica inflitta al calciatore Tarli Massimo per 3 gg., con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. Il reclamante impugna il provvedimento sopraindicato, chiedendone una riduzione, sostenendo l’errore commesso dalla terna arbitrale nel valutare i fatti di gioco. In particolare, sostiene che il D.G., unitamente agli assistenti di linea, abbia di fatto invertito i giocatori, in quanto il proprio calciatore Tarli non commetteva un fallo di reazione, bensì lo riceveva dal giocatore avversario. Ad avvalorare la propria tesi precisa che sono disponibili le immagini televisive per far luce sull’accaduto. La C.D.T.T., richiesto il supplemento di rapporto al D.G., riunitasi per la discussione, decide di respingere il reclamo Preliminarmente, occorre rilevare, per buona pace della reclamante, l’impossibilità per la C.D.T. di ricorrere alla visione di filmati televisivi per accertare la dinamica dei fatti, in quanto esula dalle competenze espressamente attribuitele dalle carte federali. Dall’esame degli atti di gara emerge con chiarezza la colpevolezza del calciatore Tarli Massimo. La condotta violenta del calciatore risulta confermata dall’arbitro nel supplemento di rapporto, laddove precisa che il giocatore “Tarli Massimo, a gioco fermo, ha colpito con una manata al viso l’avversario”. Accertata la dinamica dei fatti, occorre verificare se la sanzione inflitta sia da ritenere congrua in relazione ai fatti ascritti. La sanzione inflitta dal G.S.T. appare ben calibrata in relazione alla condotta posta in essere dal reclamante, alla luce della normativa federale in materia di condotta violenta. Infatti, il giocatore colpito non ha subito conseguenze fisiche rilevanti ed ha potuto proseguire la gara senza alcuna ripercussione, determinando la corretta applicazione, alla suddetta fattispecie, del precetto di cui all’art. 19, c.4, lett. b). P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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