COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 73 stagione sportiva 201072011 Gara Aegilium / Saurorispescia (2-2) del 5/12/2010. Campionato di II categoria. In C.U. n.38 del 10/12/2010 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 73 stagione sportiva 201072011 Gara Aegilium / Saurorispescia (2-2) del 5/12/2010. Campionato di II categoria. In C.U. n.38 del 10/12/2010 C.R.T. Reclama la società Aegilium avverso la sanzione pecuniaria di €.800,00 “per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. ed incitamento ai calciatori ad atti di violenza verso l’arbitro. Sostenitore isolato. Per esplosione di petardi in vari momento della gara”. La reclamante sostiene che il contestatore si trovava fuori dal recinto di gioco sulla pubblica via aperta al transito anche veicolare e che per quanto concerne i petardi in realtà si è trattato di un solo “botto” esploso nella piazza dei bus adiacente al campo sportivo. In entrambi i casi si è trattato di episodi avvenuti fuori dalla giurisdizione della società. Chiede quindi l’annullamento della sanzione. L’arbitro conferma il rapporto di gara evidenziando che per quanto riguarda le offese e le minacce le stesse sono state profferite da un soggetto facente parte di un gruppetto di sostenitori della squadra di casa che erano appostati dalla parte opposta alle tribune dietro il recinto che delimita il campo di gioco. Per quanto attiene invece l’esplosione di materiale pirotecnico lo stesso è avvenuto in prossimità della rete di recinzione del terreno di gioco a più riprese. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali accoglie parzialmente il reclamo. E’fatto notorio che le società sono responsabili per ciò che avviene all’interno dell’impianto sportivo e nelle immediate vicinanze. Orbene, i fatti, così come chiaramente refertati dall’arbitro, sono avvenuti in una zona dell’impianto sportivo che doveva essere controllata dalla società ospitante anche in virtù del fatto che gli stessi si sono protratti per tutta la durata della gara e non si è trattato dunque di un episodio isolato, tanto più che, per quanto concerne lo spettatore responsabile del contegno offensivo e minaccioso, lo stesso pare essere di conoscenza della società reclamante. Tuttavia, in punto di quantificazione della sanzione, la stessa appare troppo severa nei confronti della società Aegilium, pertanto deve esser ridotta in misura congrua rispetto ai fatti contestati. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie parzialmente il reclamo, cassa la decisione del G.S. ed infligge alla società Aegilium l’ammenda di €. 500,00. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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