COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 69 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo del calciatore Aliboni Fabio in proprio, tesserato per la Società Ricortola A.S.D. 1972 avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. per 5 gg. (C.U. n. 36 del 02.12.2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 69 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo del calciatore Aliboni Fabio in proprio, tesserato per la Società Ricortola A.S.D. 1972 avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. per 5 gg. (C.U. n. 36 del 02.12.2010) Propone tempestivo reclamo il calciatore Aliboni Fabio avverso il provvedimento di squalifica inflitto dal G.S.T. per 5 giornate, con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario al quale provocava conseguenze”. Il reclamante impugna il provvedimento sopraindicato, chiedendone una riduzione, sostenendo l’assoluta mancanza di dolo nella propria condotta. Infatti, sostiene ancora il calciatore Aliboni, non era sua intenzione colpire qualcuno, ma che il colpo ricevuto dal giocatore avversario avveniva in modo del tutto casuale dopo che, a seguito del parapiglia creatosi, allungava istintivamente il braccio destro per difendersi. La C.D.T.T., richiesto il supplemento di rapporto al D.G., riunitasi per la discussione, decide di respingere il reclamo Dagli atti emerge la chiara ed evidente responsabilità dell’Aliboni per i fatti ascritti. La condotta non corretta del calciatore risulta confermata dal supplemento di gara redatto dal D.G., con il quale si evidenzia l’assoluta volontarietà del gesto. Il D.G., infatti, dopo aver minuziosamente descritto l’antefatto che ha provocato lo scontro tra i due contendenti, afferma espressamente che l’intenzione dell’Aliboni era quella di dare un pugno all’avversario. La versione fornita dall’arbitro non lascia alcun spazio a margini di interpretazione determinando, in considerazione del carattere di fede privilegiata attribuito dalle carte federali agli atti di gara, l’adito Collegio a considerare il fatto cristallizzatosi così come viene riportato dal D.G. in sede di referto gara. Accertata la dinamica dei fatti, occorre verificare se la sanzione inflitta sia da ritenere congrua in relazione ai fatti ascritti, alla luce della normativa federale in materia di condotta violenta. Se sa una parte appare indubbia la circostanza, peraltro riconosciuta dallo stesso calciatore in sede di reclamo, secondo la quale il giocatore avversario Sacchetti, in conseguenza del colpo ricevuto, riportava la fuoriuscita di sangue, dall’altra, si rileva sul punto come l’orientamento dell’adita Commissione in merito alle condotte di cui sopra sia quello di ricondurle nell’ambito dell’art. 19, c. 4, lett. c), anziché nell’ambito del meno rigorosa disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 19, c. 4, lett. b), in quanto integranti il requisito della “particolare gravità” richiesto dalla normativa di riferimento. Alla luce di quanto sopramenzionato, la sanzione inflitta dal G.S.T. non può che ritenersi ben calibrata e proporzionata in relazione ai fatti in questione. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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