COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 83 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo U.S. Civitella Avverso Esito Gara Nuova Grosseto Barbanella Contro Civitella Del 121210 Campionato Terza Categoria Ed Avverso Squalifica Per Tre Giornate Al Calciatoreceri Matteo (C.U. N° 29 Del 15122010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 83 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo U.S. Civitella Avverso Esito Gara Nuova Grosseto Barbanella Contro Civitella Del 121210 Campionato Terza Categoria Ed Avverso Squalifica Per Tre Giornate Al Calciatoreceri Matteo (C.U. N° 29 Del 15122010) Propone rituale reclamo la U.S. Civitella avverso il provvedimento del G.S. Territoriale di Grosseto che disponeva la vittoria a tavolino alla società Nuova Grosseto Barbanella della gara in oggetto sospesa al 38° del s.t. sul punteggio di 3-2 per il Barbanella. Propone altresì reclamo per la squalifica inflitta al capitano Ceri Matteo per tre giornate per comportamenti tenuti da calciatori non identificati. Assume la reclamante che i fatti che portarono il D.G. a sospendere la gara furono sì messi in atto da tesserati della società Civitella, ma si limitarono a vibrate proteste senza alcuna minaccia eo violenza anche verbale nei confronti dello stesso D.G. Non ricorrerebbero quindi le condizioni per la assegnazione della vittoria per 0-3 alla squadra avversaria ai sensi dell’art. 17 del CGS, e, conseguentemente non rilevandosi dal rapporto arbitrale fatti tali da poter comminare squalifica a giocatori chiede da un lato la ripetizione della gara dall’altro la revoca della squalifica al capitano Ceri Matteo. La C.D. esaminati gli atti ed il rapporto di gara decide di accogliere il reclamo. Risulta dal rapporto di gara, nè è necessario richiedere il supplemento tanto è chiaro lo svolgimento dei fatti, che il D.G. sia stato solo fatto oggetto di proteste da parte dei giocatori del Civitella. Il D.G., come giustamente osservato dalla reclamante non ha effettuato alcun tentativo di riprendere il gioco nè ha messo in pratica tutto ciò che è previsto dell’art. 64 delle NOIF. Quanto è accaduto in campo, del resto abbastanza usuale e certamente non eccezionale, non può rientrare nelle fattispecie previste dall’art. 17 CGS per l’assegnazione della perdita della gara. Anche questa C.D. ha più volte ribadito il concetto che la sospensione della gara rappresenta l’estrema ratio ed è provvedimento eccezionale da prendersi esclusivamente allorchè via sia una situazione di pericolo per l’incolumità del D.G. che egli percepisce “soggettivamente” ma che sia riscontrabile anche “oggettivamente”. Dalla semplice descrizione che, nel caso che ci occupa, il D.G. effettua degli accadimenti, emerge essersi trattato di una mera protesta collettiva, non connotata da episodi di minaccia, ingiuria o violenza e, come tale, assolutamente e normalmente gestibile dall’arbitro, il quale, nella situazione, ha evidentemente avvertito un pericolo per la propria incolumità ingiustificato, e non suffragato da elementi oggettivi che facciano ritenere giusta la sua decisione di sospendere la gara. Anche la decisione del G.S. va evidentemente cassata. I fatti descritti non possono portare ad una sanzione come la perdita della gara ed avendo il D.G. sbagliato nel sospendere la gara questa va ripetuta. Analogamente non si ravvedono nel rapporto arbitrale comportamenti di calciatori non identificati tali da meritare sanzioni (vengono descritte genericamente proteste ancorchè collettive, non minacce, non ingiurie etc.) e, quindi la sanzione a carico del capitano Ceri Matteo va revocata.P.Q.M.La C.D. in accoglimento del reclamo dispone la ripetizione della gara e revoca la squalifica al capitano Ceri Matteo, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it