COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 44 / stagione sportiva 2009/2010. Reclamo proposto dall’U.S.D. Centro Storico LBWK avverso la decisione assunta dal G.S. di Firenze concernente la squalifica per un anno inflitta al calciatore Stortoni Niccolò. (C.U. n. 19/2010).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
44 / stagione sportiva 2009/2010. Reclamo proposto dall’U.S.D. Centro Storico LBWK avverso la decisione assunta dal G.S. di Firenze concernente la squalifica per un anno inflitta al calciatore Stortoni Niccolò.
(C.U. n. 19/2010).
La Società reclamante, ritenendo la sanzione irrogata dal G.S. illegittima ed eccessiva rispetto alla gravità dei fatti commessi e così motivata: ” Per aver sputato all’arbitro colpendolo alla spalla sinistra. Uscendo dal terreno di gioco minacciava il D.G.”, fornisce la propria versione dei fatti.
Secondo la reclamante il calciatore, nella confusione verificatasi dopo l’assegnazione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, protestava con espressioni veementi ed offensive nei confronti del D.G., sputando a terra due volte, ad almeno due metri di distanza dal D.G., e comunque in direzione diversa da quella in cui questi si trovava.
Adombrando la possibilità dell’intervento nel procedimento di testi, nelle persone di alcuni tesserati della squadra avversaria, sostiene ancora la reclamante, ad ulteriore sostegno della non felice giornata del D.G., che alle reiterate richieste del capitano della squadra di mostrare il punto della divisa in cui era stato attinto dallo sputo, l’arbitro avrebbe indicato genericamente la “parte destra del corpo” e non quella sinistra successivamente riportata sul rapporto di gara.
La reclamante ritiene inoltre eccessiva la sanzione irrogata che, sostiene, non è prevista, quanto ad entità, dal C.G.S. affermando, a tal fine, che essa deve essere ricondotta all’ipotesi indicata dal quarto comma dell’art. 19, lettera a), ossia ad una “condotta gravemente antisportiva e condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.
In ogni caso ove si volesse qualificare il comportamento del calciatore “violento” in riferimento alle ripetute frasi ingiuriose - essendo lo sputo escluso dall’addebito - sempre secondo la reclamante troverebbe applicazione la lettera d) del medesimo comma.
Il reclamo si conclude con la richiesta di riforma della decisione impugnata e di conseguente riduzione della sanzione comminata, previa audizione delle parti.
Chiede anche la vittoria delle spese di lite.
Nel corso della richiesta audizione la Società, a mezzo di proprio rappresentante, ribadisce quanto ha fatto oggetto di reclamo, sottolineando ancora una volta che la gravosità della sanzione precluderebbe al calciatore l’attività per la corrente stagione e, in parte, per quella successiva.
Evidenzia che il calciatore non ha “subito provvedimenti disciplinari per fatti delle medesima natura nella medesima stagione sportiva.”
In sede di decisione il Collegio premette che non è possibile nel presente procedimento disciplinare procedere all’assunzione di testi perché ciò costituisce prova istruttoria non prevista dalla vigente normativa.
E’ quindi del tutto irrilevante anche la nota qui pervenuta in tal senso, in data 9 novembre, a firma di un tesserato dell’U.S.D. S. Agata.
E’ ancora da premettere che secondo la giurisprudenza costante degli Organi della Giustizia Sportiva (in primis la Corte di Giustizia Federale) non può prendersi in considerazione alcuna ricostruzione dei fatti puniti dal Giudice Sportivo che non derivi dalla lettura degli atti di gara.
Entrando nel merito si osserva che il D.G., nel supplemento di rapporto richiesto in questa sede e di cui è stata edotta la parte reclamante, conferma categoricamente l’episodio dello sputo, già riportato sul rapporto iniziale, dichiarando di aver visto lo Storioni attingerlo sulla spalla sinistra, confermando quindi quanto già indicato sul rapporto di gara.
L’arbitro inoltre riporta testualmente le minacce pronunciate dal calciatore sanzionato ed esclude che parte dei tesserati della Società S.Agata abbia scagionato a gran voce il calciatore.
A fronte di ciò il motivo esclusivo del gravame è costituito da una mera descrizione dei fatti e dal comportamento del giocatore che avrebbe sputato per due volte a terra in direzione diversa da quella in cui si trovava l’arbitro, ammettendosi unicamente l’esistenza delle offese e delle ingiurie rivolte all’arbitro.
Tali affermazioni si trovano in assoluto contrasto con quanto affermato e ribadito con precisione dal rapporto di gara, la cui validità probatoria è fuori da ogni dubbio, stante che le affermazioni contenute nelle relazioni degli ufficiali di gara hanno natura e forza di prova privilegiata, non superabili da altre fonti cognitive, e comunque in nessun caso dalle prove testimoniali.
Per quanto riguarda la vittoria delle spese di lite ancora una volta la C.D. riafferma che la richiesta non trova alcun fondamento sol che si leggano le Carte Federali precisandosi ancora che, qualora la C.D. ritenesse (illegittimamente) di aderirvi, si troverebbe nella insuperabile difficoltà di identificare il soggetto al quale fare i relativi addebiti: il D.G., la Società avversaria, o la F.I.G.C.?
Si precisa, per una migliore conoscenza della questione, che l’unico caso in materia di spese che la vigente normativa prevede, è quella indicata dal comma 6 dell’art. 36 del C.G.S. il quale statuisce che le parti nel procedimento possono “prendere visione o estrarre a proprie spese” la copia dei documenti ufficiali.
La delibera impugnata è quindi del tutto fondata in punto di fatto, così come lo è sotto il profilo dell’entità della sanzione irrogata.
A tal proposito la C.D. richiama le proprie precedenti decisioni - a partire dagli anni “novanta” - in ordine agli sputi che attingono gli ufficiali di gara, per confermare la congruità della decisione assunta dal G.S..
E’ infatti parere costante di questa C.D. considerare lo sputo quale atto di estrema volgarità e disprezzo dell’altro soggetto e, in quanto tale, comparabile all’atto violento.
Peraltro nel caso di specie lo sputo è stato accompagnato, al momento di uscire dal campo, da minacce.
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone l’acquisizione della tassa ad esso relativa.
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