COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 19 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.9. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Dirigente : Pietrobon Gianni (già Vice Presidente ASD Idea Sport) della Società : Idea Sport A.S.D.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 19 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.9. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Dirigente : Pietrobon Gianni (già Vice Presidente ASD Idea Sport) della Società : Idea Sport A.S.D. La Procura Federale con atto del 15/11/2010, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : Il Sig. Gianni Pietrobon (già Vice Presidente e attualmente Presidente Soc. Idea Sport A.S.D.) per rispondere della violazione prevista dagli art. 30 dello Statuto Federale e art. n. 15 del Codice di Giustizia Sportiva per avere presentato querela nei confronti del calciatore della Società Castagnole, Armir Abmetaj, senza ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Presidente Federale; la Società Idea ASport ASD di Castelfranco Veneto (TV) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del C.G.S., in ordine alle violazioni delle norme federali poste in essere dal proprio Vice Presidente e rappresentante legale, come specificate nell’atto di deferimento. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : Il Vice Procuratore Federale, letti gli atti trasmessi alla Procura Federale dal Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., relativi alla querela che sarebbe stata sporta dal Vice Presidente della Soc. IDEA Sport, sig. Gianni PIETROBON, nei confronti del Presidente della Soc. AC Castagnole senza ottenere la prescritta autorizzazione ad adire le vie legali da parte dei competenti organi federali; considerato che con missiva in data 9/4/2010 il Presidente della Soc. A.C. Castagnole informava il Comitato Regionale Veneto di essere stato oggetto di una visita da parte dei Carabinieri della locale Stazione avente come scopo l'identificazione di un calciatore della citata società e scaturente, verosimilmente, da una querela presentata dal Vice Presidente della Soc. AC Castagnole senza ottenere la prescritta autorizzazione ad adire le vie legali da parte dei competenti organi federali; facendo seguito a detta richiesta il Delegato Provinciale di Treviso della F.I.G.C. con missiva in data 7 aprile 2010 informava il Vice Presidente Vicario della vicenda segnalando che il querelante sig. Gianni PIETROBON, non risultava avere chiesto la prescritta autorizzazione in violazione dell'art. 30 dello Statuto Federale vigente; rilevato che alla lettera di conferimento dell'incarico risultavano allegati : 1) missiva in data 9/4/2010 del Presidente della Soc. A.C. Castagnole 2) missiva in data 7/4/2010 del Delegato Provinciale del Comitato Regionale Veneto della F.I.G.C. 3) missiva in data 15/4/2010 del Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale Veneto della F.I.G.C. 4) estratto del verbale dell'assemblea della Soc. Idea Sport ASD in data 20/11/2008 considerato che nel corso delle indagini si è provveduto inoltre ad acquisire: 1) dichiarazioni dei sig.ri: Bresolin Giuseppe e Pietrobon Gianni 2) fogli di censimento della società ASD Idea Sport e della AC Castagnole 3) informazioni assunte via e-mail dalla Segreteria Federale in relazione alla presentazione della richiesta di autorizzazione. Si osserva quanto segue : - viene in rilievo, nel caso di specie, la eventuale violazione degli artt. 30 dello Statuto Federale e l'art. 15 del CGS da parte del sig. Gianni Pietrobon - alle indagini effettuate è emerso che effettivamente il giorno 4 aprile 2010 i carabinieri della Stazione di Castagnole si sono recati presso l'abitazione del Presidente della società di calcio A.C. Castagnole, sig. Giuseppe Bresolin al fine di chiedere i dati anagrafici del calciatore Armir Abmet AJ il quale risultava destinatario di una querela presentata presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria dal sig. Gianni Pietrobon - la querela, in specie, risultava presentata in relazione a fatti accaduti nel corso della partita di calcio Idea Sport - Castagnole disputatasi nel corso del Campionato Provinciale Allievi girone "D" del 15/11/2009 - aI riguardo il teste Bresolin ha confermato che al termine della partita il predetto giocatore della soc. Castagnole aveva spinto il giocatore della squadra avversaria Riccardo Pietrobon, figlio del Vice Presidente della società Idea Sport, Sig. Gianni Pietrobon; quest'ultimo, a sua volta, ha chiarito di non essere stato presente ai fatti, ma di avere comunque appreso che il figlio Riccardo era stato più volte "preso di mira" durante l'incontro, nonché schiaffeggiato - lo stesso Pietrobon ha confermato di essersi determinato a presentare querela nei confronti dell'aggressore del figlio a causa del comportamento non conciliante dei responsabili della società del Castagnole, al fine di tutelare il calciatore e la società - dalle verifiche effettuate presso i competenti organi della FIGC è emerso che il Pietrobon è Vice Presidente della società Idea Sport ASD; che in tale qualità lo stesso ha richiesto l'autorizzazione alla FIGC in data 8/2/2010 e che, senza attendere il rilascio della stessa - che il Presidente Federale non ha poi concesso - egli ha comunque inoltrato querela nei confronti del sig. Armir Abmetaj - la querela risulta successivamente ritirata dal Pietrobon, così come dimostrato dal fatto che il calciatore Armir Abmetaj è stato invitato presso la Caserma dei Carabinieri il giorno 9/5/2010 ove, alla presenza del Maresciallo Lombardo, ha accettato la remissione della querela effettuata dalla controparte - vale evidenziare che la successiva remissione della querela non è circostanza esimente atteso che l'atto è stato presentato senza che la prescritta autorizzazione fosse stata concessa e senza che la stessa venisse concessa neppure successivamente - tutte le circostanze riferite hanno trovato ulteriore piena (sebbene superflua) conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso Pietrobon il quale ha ammesso il fatto riferendo di avere inteso tutelare il figlio vittima di una aggressione da parte del calciatore della ASD Castagnole ritenuto, pertanto, che nel comportamento del sig. Gianni Pietrobon sia da ravvisarsi la violazione della c.d. "clausola compromissoria" prevista dall'art. 30 della Statuto Federale e dall'art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso presentato querela nei confronti del calciatore della società Castagnole, Armir Abmetaj, senza ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Presidente Federale considerato che da tale comportamento necessariamente consegua la responsabilità della società di appartenenza e, nella specie, la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 della SOC. Idea Sport ASD, in virtù della qualità di rappresentante legale, rivestita dal Pietrobon. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento del 18/1/2011 sono risultati presenti : il Sig. Gianni Pietrobon (attualmente Presidente ASD Idea Sport) che ha rappresentato anche la Società Idea Sport Il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, ha esposto le circostanze dell’oggetto del deferimento, con dettagliata indicazione dei tempi e dei provvedimenti che rilevano ai fini del presente deferimento. A questo punto il Rappresentante della Procura e le altre parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto dell’art. 23 del C.G.S. e, hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l’irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate : - a carico del Sig. Pietrobon Gianni : (attualmente Presidente Idea Sport) : la sanzione della inibizione per n. 8 mesi - a carico della Società Idea Sport ASD : la sanzione dell’ammenda di € 300,00. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari : - a carico del Sig. Pietrobon Gianni : (attualmente Presidente Idea Sport) : la sanzione della inibizione per n. 8 mesi - a carico della Società Idea Sport ASD : la sanzione dell’ammenda di € 300,00.
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