COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.8. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : del calciatore Rodrigo Pereira Da Rocha

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.8. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : del calciatore Rodrigo Pereira Da Rocha La Procura Federale con atto del 10/1/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale : il calciatore Rodrigo Pereira Da Rocha per rispondere delle violazioni di cui agli artt.n.1,comma 1; art. n.10,comma 2 del CGS, in relazione all’art. 40 comma 11 bis delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società straniera, al fine di ottenere tesseramento nella stagione sportiva 2010/11 per la Società A.C.D. Villadose senza averne titolo come descritto nella parte motiva” (vedi atto di deferimento allegato alla presente). Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Vice Procuratore Federale, letta la nota del 25/10/2010 con la quale il Segretario dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. ha segnalato a questa Procura Federale la richiesta di tesseramento pervenuta in data 30/09/2010 da parte della Società ACD Villadose per il calciatore Rodrigo Pereira Da Rocha (nato ol 19.11.1983) di nazionalità brasiliana, con l’allegata dichiarazione dello stesso calciatore <>; esaminata la nota del 07.10.2010 con la quale il Direttore della Federazione Brasiliana Calcio ha segnalato che, al contrario, il calciatore predetto risultava precedentemente tesserato per il Club Associazione Cataratas de Futebol e Futsal ad essa regolarmente affiliato; rilevato, pertanto, come la richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore anzidetto alla luce delle false affermazioni contenute nella sopracitata dichiarazione, sia da considerarsi in contrasto con il disposto dell’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F.; ritenuto, altresì, che l’appartenenza del Sig. Rodrigo Pereira Da Rocha alla catgoria dei calciatori non lo esimeva dal rispetto di ogni norma federale, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione dei fatti contestati ritenuto pertanto, che la richiesta di tesseramento basata su dichiarazione mendace, abbia comportato la violazione del disposto degli artt. 1,comma 1 e art. 10,comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle NOIF, ascrivibile al calciatore Rodrigo Pereira Da Rocha.” La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento dell’8/2/2011 sono risultati presenti : il calciatore Rodrigo PEREIRA DA ROCHA il rappresentante della Procura Federale Dott. Salvatore SCIUTO. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento a carico del calciatore Rodrigo Pereira De Rocha . Quest’ultimo ha chiesto se il rappresentante della Procura é disponibile alla richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 del C.G.S., riconoscendo altresì, ai fini della determinazione della sanzione ridotta la rilevanza della collaborazione (ex art. 24 del C.G.S.). a questo punto il Rappresentante della Procura e la parte deferita hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto di cui agli artt.art. 23 e 24 del C.G.S. e hanno concordato la sanzione ridotta della squalifica sino al 31 Marzo 2011. a decorrere dall’inizio del suo tesseramento presso la F.I.G.C. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 24 e l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone di infliggere a carico del calciatore Rodrigo Pereira Da Rocha la sanzione della squalifica sino al 31 Marzo 2011.
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