COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 06 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.6. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : – del Sig. Massimo Sibau – Calciatore A.S.D.Lugugnana – del Sig. Paolo Pestrin – Dirigente Accompagnatore A.S.D. Lugugnana – del Sig. Mauro Guglielmini – Dirigente Accompagnatore A.S.D. Lugugnana – della Società A.S.D. Lugugnana
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 06 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.6. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
Nei confronti :
- del Sig. Massimo Sibau – Calciatore A.S.D.Lugugnana
- del Sig. Paolo Pestrin – Dirigente Accompagnatore A.S.D. Lugugnana
- del Sig. Mauro Guglielmini - Dirigente Accompagnatore A.S.D. Lugugnana
- della Società A.S.D. Lugugnana
La Procura Federale con atto del 7/3/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
il Calciatore Massino SIBAU (ASD Lugugnana)
per rispondere della violazione dell’art. n.1, comma 1 e art. n.10, commi 2 e 6 del C.G.S. perché benché tesserato per la
Società ASD Lugugnana solamente a partire dal 02/10/2010, partecipava indebitamente alle gare valevoli per il Trofeo
Regione Veneto Lugugnana – Cesarolo del 05/09/2010 Vigor-Lugugnana dell’8/9/2010; mentre veniva indicato in distinta
senza partecipare alla gara valevole per il Trofeo Regione Veneto Fossaltese-Lugugnana del 12/09/2010, nonché alle
seguenti gare valevoli per il Campionato di 2^ Categoria . Aurora S.Nicolò-Lugugnana del 19/09/2010 e Lugugnana-Città
Eraclea Crepaldo del 26/9/2010, così come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato);
il Sig. Paolo PESTRIN (Dirigente Accompagnatore ASD Lugugnana)
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., perché sottoscriveva le distinte relative alle gare
sopra indicate (ad esclusione della gara Vigor-Lugugnana dell’8/9/2010) ed attestava che i calciatori ivi indicati
risultavano essere regolarmente tesserati per la Società ASD Lugugnana, così come esporto nella parte motiva
dell’allegato atto di deferimento;
il Sig. Mauro GUGLIELMINI (Dirigente Accompagnatore ASD Lugugnana)
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., perché sottoscriveva la distinta relativa alla gara
Vigor-Lugugnana dell’8/9/2010 ed attestava che i calciatori ivi indicati risultavano essere regolarmente tesserati per la
Societù ASD Lugugnana, così come esporto nella parte motiva dell’allegato atto di deferimento;
la Società A.S.D. Lugugnana
per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 del C.G.S., per le condotte conducibili a carico di un
proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività o nell’interesse della Società, così come previsto
dall’art. 1, comma 5 del C.G.S.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Sostituto Procuratore Federale,
letta la nota del 25/11/2010 con la quale il Comitato Regionale Veneto rendeva edotta la Procura Federale, per le
opportune sue determinazioni, in merito alla posizione irregolare di tesseramento relativa al calciatore Sibau Massimo
(matr. 2.400.490) il quale avrebbe partecipato indebitamente ad alcune partite ufficiali tra le fila dell’ASD Lugugnana
(matr. 28160);
preso atto degli accertamenti esperiti dal Comitato Regionale Veneto, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, dai quali risulta che il calciatore Sibau Massimo sottoscriveva il tesseramento in favore dell’ASD
Lugugnana solamente in data 02.12.2010;
rilevato, altresì, che il calciatore Sibau Massimo partecipava tra le fila della Società ASD Lugugnana alle seguenti gare
valevoli per il Trofeo Regione Veneto : Lugugnana-Cesarolo del 05.09.2010 Vigor-Lugugnana dell’08.09.2010;
Fossaltese-Lugugnana del 12.09.2010, valevole per il Trofeo Regione Veneto, mentre veniva indicato in distinta senza
prendere parte alle seguenti gare valevoli per il Campionato di 2^ Categoria . Aurora S.Niclò-Lugugnana del 19.09.2010 e
Lugugnana-Città di Eraclea Crepaldo del 28.09.2010;
ne consegue che il giocatore Sibau Massimo, sottoscrivendo il tesseramento con la Società ASD Lugugnana solamente
in data 02.10.2010, partecipava indebitamente alle gare sopra menzionate, violando le disposizioni di cui all’art. 1,
comma 1 e art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S.;
parimenti responsabile deve considerarsi la condotta del Sig. Pestrin Paolo e del Sig. Guglielmini Mauro (per quest’ultimo
relativamente alla gara dell’08.09.2010 Vigor.Lugugnana, entrambi nella qualità di di dirigenti accompagnatori della
Società ASD Lugugnana, i quali sottoscrivevano le distinte relative alle gare sopra indicate ed attestavano che i calciatori
ivi indicati risultavano essere regolarmente tesserati per la Società ASD Lugugnana, violando le disposizioni di cui all’art.
1, comma 1 del C.G.S.;
ne consegue quindi la responsabilità oggettiva della Società ASD Lugugnana ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per
le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto attività all’interno o
nell’interesse della società, così come previsto dall’art. 1, comma 5 del C.G.S.
La Società A.S.D. Lugugnana ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha descritto gli avvenimenti relativi al
tesseramento del calciatore Sibau Massimo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione
dell’odierna udienza.
AI dibattimento del 5/42011 sono risultati presenti :
- il Sig. Massimo Sibau Calciatore A.S.D. Lugugnana per delega
- il Sig. Paolo Pestrin Dirigente Accompagnatore A.S.D. Lugugnana per delega
- il Sig. Mauro Guglielmini Dirigente Accompagnatore A.S.D. Lugugnana per delega
- la Società A.S.D. Lugugnana, rappresentata dal Sig. Silvano Anastasia (Presidente)
- Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale.
Il Rappresentante della Procura illustra dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le
circostanze di maggior rilievo ed all’esito chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni :
- a carico del Sig. Massimo Sibau Calciatore A.S.D. Lugugnana . la sanzione della squalifica per anni 2
- a carico del Sig. Paolo Pestrin Dirigente Accompagnatore A.S.D. Lugugnana : la sanzione della inibizione per
anni 2
- a carico del Sig. Mauro Guglielmini Dirigente Accompagnatore A.S.D. Lugugnana : la sanzione della inibizione per
anni 2
- a carico della Società A.S.D. Lugugnana : la sanzione della ammenda di € 1.000,00.-
- penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nel 1° Turno dell’edizione del
Trofeo Regione Veneto 2011/2012.
A questo punto il Rappresentante della Procura e le altre parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto degli
articoli 23 e 24 del C.G.S. e hanno concordato, a carico della Società A.S.D. Lugugnana, l’irrogazione dei provvedimenti
sanzionatori in appresso indicati :
- sanzione della ammenda di € 400,00
- penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nel 1° Turno dell’edizione del Trofeo Regione Veneto 2011/2012.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto gli artt. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del
predetto articolo 23, del C.G.S.
dispone
-a carico della Società A.C. Lugugnana i seguenti provvedimenti :
- sanzione della ammenda di € 400,00
- penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nel 1° Turno dell’edizione del Trofeo Regione Veneto 2011/2012.
E quanto segue per le restanti persone deferite.
Ritiene la C.D. che occorra distinguere la posizione del calciatore Sibau da quella dei due dirigenti accompagnatori,
Pestrin e Guglielmini.
Per quanto riguarda il calciatore, non v’è dubbio che in capo allo stesso sussista una responsabilità, pur se di natura
colposa, in ordine all’indicazione del codice fiscale errato nella richiesta di tesseramento, in quanto sottoscritta anche da
lui.
Egli, pertanto, avrebbe avuto l’onere, prima di apporre la propria firma, di controllare l’esattezza dei propri dati. Da tale
erronea indicazione è poi nata l’intera successiva vicenda.
Quanto al profilo sanzionatorio della violazione ascrittagli, va rilevato la incongruità della sanzione di cui all’ultimo periodo
dell’articolo 10, sesto comma, del C.G.S, sia sotto l’aspetto oggettivo sia sotto quello soggettivo se paragonate a quelle
dei periodi precedenti della medesima norma, che implicano il compimento di fatti connotati da consapevolezza di
attestazioni false o l’induzione al loro compimento o, comunque, l’elusione, volontaria e consapevole, di norme relative al
tesseramento di cittadini non italiano/extracomunitari.
Ritiene pertanto la C.D.T. che nel caso di specie debba trovare applicazione, invece, la generica previsione dell’articolo
10, decimo comma.
In questa prospettiva pare allora congrua all’entità del fatto la sanzione della squalifica per cinque giornate da scontare
nella competizione in cui l’infrazione è stata verificata.
Per quanto riguarda la posizione dei dirigenti accompagnatori, oltre a quanto sopra evidenziato sotto il profilo
sanzonatorio, va rilevato che essi, al momento della sottoscrizione delle liste dei giocatori, si trovavano al cospetto di
documenti dai quali risultava la trasmissione della richiesta di tesseramento alla FIGC in data precedente l’utilizzo dei
giocatori stessi, ed in relazione ai quali nulla fino a quel momento l’ufficio tesseramenti della FIGC aveva comunicato, nel
senso dell’irregolarità.
Non v’era quindi alcuna ragione, alla stregua di un principio di esigibilità dei comportamenti, perché essi potessero in
qualche modo avvertire la situazione di irregolarità solo successivamente emersa. Tutto ciò considerato anche che, per
l’incarico ricoperto in seno alla società, di meri accompagnatori, nessuno dei due dirigenti era direttamente intervenuto
nelle operazioni di tesseramento.
Risulta dunque evidente la mancanza di una possibile riferibilità agli stessi di comportamenti in violazione di norme di
rilevanza disciplinare.
PQM
SQUALIFICA il giocatore SIBAU Massimo per cinque giornate da scontare nella competizione in cui l’infrazione è stata
verificata (Trofeo Regione Veneto); PROSCIOGLIMENTO dei dirigenti per la violazione loro ascritta.
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