COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 27 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : – del Sig. Grimci Armando – giocatore tesserato per la Soc. A.S.D. Calcionovoledo Villaverla (VI) – del Sig. Brunelli Dario – Presidente A.S.D. Tre CI – Chiuppano (VI) – della Società A.S.D. Tre CI – Chiuppano (VI) – della Società A.S.D. Calcionovoledo Villaverla (VI)

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 27 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : - del Sig. Grimci Armando – giocatore tesserato per la Soc. A.S.D. Calcionovoledo Villaverla (VI) - del Sig. Brunelli Dario – Presidente A.S.D. Tre CI – Chiuppano (VI) - della Società A.S.D. Tre CI – Chiuppano (VI) - della Società A.S.D. Calcionovoledo Villaverla (VI) La Procura Federale con atto del 25/3/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : il Sig. Grimci Armando – Calciatore ASD Calcionovoledo Villaverla per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 e dell’art. 10,comma 2 del C.G.S., in relazione con l’art.40, comma 4 delle N.O.I.F. perché, malgrado fosse tesserato con la Società ASD Calcionovoledo Villaverla a partire dall’1/9/2010, sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento con la Società TRE CI, così come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento; il Sig. Dario Brunello – Presidente A.S.D. Tre CI Per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 e art. 10, comma 2 del C.G.S. perché ometteva di effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore in questione, così come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento; la Società ASD Tre CI per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente e legale rappresentante, ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della Società, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S., così come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento; la Società ASD Calcionovoledo Villaverla per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato così come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Sostituto Procuratore Federale, letta la nota, datata 29/11/2010, con la quale il Presidente del Comitato Regionale Veneto rendeva edotta la Procura Federale, per le sue opportune determinazioni, in merito alla richiesta di tesseramento n. 291655 formulata il 22.09.2010 dalla Società ASD TRE CU (matr. 930110) relativa al calciatore GRIMCI Armando (matr. 4.025.000), rilevato che in data 21.10.2010 il Comitato Regionale Veneto dichiarava nullo il tesseramento del Sig. Grimci Armando con la Società ASD TRE CI tenuto conto che il nominato calciatore risultava tesserato per la Società ASD Calcionovoledo Villaverla (matr. 60385) a partire dal 01.09.2010; ne consegue che il calciatore GRIMCI Armando, sottoscrivendo il tesseramento con la Società ASD Tre CI ha violato le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1 e all’art. 10,comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 4, delle NOIF il cui disposto prevede che non é consentito il tesseramento contemporaneo per più Società. In caso di più richieste di tesseramento, verrà considerata valida quella depositata o pervenuta prima, prevedendo, al contempo, che al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più Società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva; parimenti responsabile deve considerarsi la condotta del Sig. Brunelli Dario, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Tre CI, il quale non provvedeva ad effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore in questione, violando le disposizioni di cui agli art. 1, comma e art. 10, comma 2 del CGS; ne consegue, quindi, la responsabilità diretta della Società ASD Tre CI ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante, ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato e/o delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della Società, così come previsto dall’art. 1, comma 5, del CGS; si rileva, inoltre, la responsabilità oggettiva della Società ASD Calcionovoledo Villaverla ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS per le condotte riconducibili a carico del proprio tesserato. La Commissione Disciplinare preliminarmente ha riunito in un unico giudizio i deferimenti di cui ai punti 7.2.1. e 7.2.2. sopra indicati La Commissione Disciplinare Territoriale,ha inoltre rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento del 26/4/2011 sono risultati presenti : ikl Sig. Dario BRUNELLO Presidente dell’ASD Tre CI, viene rappresentato dal delegato Sig. Bortolino Segalla l’ASD Tre CI Rappresentata dal Sig. Bortolino Segalla (Vice Presidente) con delega l’ASD Calcionovoledo Villaverla Rappresentata dal Sig. Ernesto Guglielmi (Presidente) Il Dott. Vincenzo POSTIGLIONE Rappresentante della Procura Federale. non si sono invece presentati al dibattimento odierno. il Sig. DOZO Ajdin Giocatore tesserato per la Soc. Calcionovoledo Villaverla il Sig. GRIMCI Armando Giocatore tesserato per la Soc. Calcionovoledo Villaverla. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze. di maggior rilievo. a questo punto il Rappresentante della Procura e le altre parti presenti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto dell’art. 23 e ritenuto applicabile al caso di specie anche il disposto di cui all’art. 24 del C.G.S. e hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l’irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate : a carico del Sig. BRUNELLO Dario Presidente Tre CI : la sanzione della inibizione di mesi 1 (in luogo di mesi 3) a carico dell’ASD Tre CI : . ammenda di € 200,00 (in luogo di 500,00 €) a carico dell’ASD Calcionovoledo Villaverla: ammenda di € 50,00 (un luogo di 150,00 €). La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visti gli artt.. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone a carico del Sig. BRUNELLO Dario Presidente (Tre CI) : la sanzione della inibizione per mesi 1 a carico dell’ASD Tre CI . la sanzione della ammenda di € 200,00 a carico dell’ASD Calcionovoledo Villaverla la sanzione della ammenda di € 50,00. Per quanto riguarda i calciatori Dozo Ajidin e Grimci Armando, tesserati per la Società Calcionovoledo Villaverla, contumaci al predetto dibattimento, il Dott, Vincenzo Postiglione non può concedere il cosiddetto patteggiamento e chiede l’applicazione della sanzione della squalifica di una giornata di gara a carico di entrambi i calciatori. La C.D.T., ritenuto documentalmente provato l’addebito dei fatti così come ascritti ai suddetti giocatori, dispone di infliggere nei confronti degli stessi giocatori i seguenti provvedimenti : a carico del Sig. DOZO Ajdin Giocatore (Calcionovoledo Villaverla) : la squalifica per una giornata di gara; a carico del Sig. GRIMCI Armando Giocatore (Calcionovoledo Villaverla) : la squalifica per una giornata di gara.
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