COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 18 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.7. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : – del calciatore Davide FERRARESE – ASD Borgo Scaligero Soave – del Sig. Agostino MAGRINELLO – Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave – del Sig. Simone MARCONI – Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave – del Sig. Mirko FLORIO – Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave – del Sig. Giancarlo FERRARI – Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave – del Sig. Stefano CAVALLARO – Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave – del Sig. Franco DAL CASON – Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave – del Sig. Denis ADAMI – Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave – della Società A.S.D. ASD Borgo Scaligero Soave

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 18 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.7. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : - del calciatore Davide FERRARESE – ASD Borgo Scaligero Soave - del Sig. Agostino MAGRINELLO – Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave - del Sig. Simone MARCONI – Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave - del Sig. Mirko FLORIO – Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave - del Sig. Giancarlo FERRARI - Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave - del Sig. Stefano CAVALLARO – Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave - del Sig. Franco DAL CASON – Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave - del Sig. Denis ADAMI – Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave - della Società A.S.D. ASD Borgo Scaligero Soave La Procura Federale con atto del 6/5/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : il Sig.Davide FERRARESE – Calciatore ASD Borgo Scaligero Soave per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato n. 10 gare (vedi atto di deferimento allegato) valevoli per il Campionato di 1^ Categoria 2010/2011 in posizione irregolare di tesseramento senza averne titolo perché al momento non tesserato, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; i Sigg.ri Agostino MAGRINELLO, Simone MARCONI, Mirko FLORIO, Giancarlo FERRARI, Stefano CAVALLARO, Denis ADAMI, Franco DAL CASON – Dirigenti ASD ASD Borgo Scaligero Soave per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto le distinte degli incontri, di cui all’atto di deferimento, in cui dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Davide Ferrarese non avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; la Società ASD Borgo Scaligero Soave per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.; La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione delle udienze. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Sostituto Procuratore Federale, esaminata la documentazione relativa alla nota del 06.04.201 con la quale il Presidente del Comitato Regionale Veneto ha segnalato la partecipazione irregolare del calciatore Davide FERRARESE da parte della società A.S.D. BORGO SCALIGERO SOAVE in occasione delle seguenti gare valevoli per il Campionato di I Categoria della corrente stagione sportiva: Gambugliano - Borgo Scaligero Soave del 03.10.2010; Borgo Scaligero Soave – Prix Le Torri del 10.10.2010; Calcio Tezze - Borgo Scaligero Soave del 17.10.2010; Borgo Scaligero Soave - Sovizzo Calcio del 24.10.2010; S. Giovanni lIarione - Borgo Scaligero Soave del 31.10.2010; Borgo Scaligero Soave -Isola Rizza del 07.11.2010; Locara - Borgo Scaligero Soave del 14.11.2010; Borgo Scaligero Soave - Tregnago del 21.11.2010; Cologna Veneta - Borgo Scaligero Soave del 12.12.2010; Calcio Sovizzo - Borgo Scaligero Soave del 13.02.2011 rilevato, dall'esame della suddetta documentazione, che il calciatore Davide FERRARESE è stato impiegato dalla A.S.D. BORGO SCALIGERO SOAVE in posizione irregolare nelle predette gara, perché non tesserato, essendosi lo stesso vincolato formalmente per tale società solamente in data 18.02.2011; rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del FERRARESE venne inserito nell'elenco in distinta delle partite in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati risultano firmate, quale dirigente accompagnatore ufficiale, dai Sig.ri Agostino MAGRINELLO (03.10.2010, 10.10.210), Simone MARCONI (24.10.2010), Mirko FLORIO (17.10.2010, 31.10.210, 14.11.2010), Giancarlo FERRARI (07.11.2010), Stefano CAVALLARO (21.11.2010), Denis ADAMI (12.12.2010) e Franco DAL CASON (13.02.2011); considerato che i sopramenzionati dirigenti accompagnatori con le sottoscrizioni delle liste gare richiamate dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti; accertato che il sig. FERRARESE ha partecipato alle predette gare nell'interesse della società A.S.D. BORGO SCALIGERO SOAVE ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S.; ritenuto che l'appartenenza del sig. FERRARESE alla categoria dei calciatori (matricola 3.166.215) non lo esimeva dal rispetto di tutte le norme federali, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione dei fatti contestati, e che, pertanto, lo stesso debba essere chiamato a rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S.; ritenuto che l'avvenuto utilizzo di un calciatore non tesserato abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., ascrivibile anche ai Sig.ri Agostino MAGRINELLO, Simone MARCONI, Mirko FLORIO, Giancarlo FERRARI, Stefano CAVALLARO, Denis ADAMI, Franco DAL CASON, dirigenti della società AS.D. BORGO SCALIGERO SOAVE, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società A.S.D. BORGO SCALIGERO SOAVE, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per l'operato dei propri tesserati, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.”; Nell’udienza del 17/5/2011 sono risultati presenti : - il Sig. Davide FERRARESE Calciatore ASD Borgo Scaligero Soave - il Sig. Agostino MAGRINELLO Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave - il Sig. Simone MARCONI Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave - il Sig. Mirko FLORIO Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave - il Sig. G.Carlo FERRARI Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave - il Sig. Stefano CAVALLARO Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave - il Sig. Franco DAL CASON Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave - il Sig. Denis ADAMI Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave, tutti assistiti dall’Avv. Matteo Rossini - l’A.S.D. Borgo Scaligero Soave rappresentata dal Sig. Franco Adami, assistito dall’Avv. Patrizio Accordi - il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento con particolareggiata indicazione dei tempi e dei provvedimenti che rilevano ai fini del presente deferimento. L’Avv. Patrizio Accordi ha esposto la linea di difesa a favore della Società Borgo Scaligero Soave e del suo Presidente Adami Denis. L’Avv. Matteo Rossini ha esposto la difesa delle parti deferite da lui assistite, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. A questo punto il Rappresentante della Procura considerate le ragioni addotte dalla Società e dalle altri parti; valutato il contesto in cui si é svolto il fatto oggetto del deferimento, vista la disponibilità manifestata dai soggetti deferiti, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione degli artt. 23 e 24 del C.G.S. ed ha proposto i provvedimenti sanzionatori nella misura qui di seguito specificata : - a carico del Sig. Agostino MAGRINELLO Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave : inibizione di mesi dieci - a carico del Sig. Simone MARCONI Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave : inibizione di mesi dieci - a carico del Sig. Mirko FLORIO Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave : inibizione di mesi dieci - a carico del Sig. G.Carlo FERRARI Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave : inibizione di mesi dieci - a carico del Sig. Stefano CAVALLARO Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave : inibizione di mesi dieci - a carico del Sig. Franco DAL CASON Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave : inibizione di mesi dieci - a carico del Sig. Denis ADAMI Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave : inibizione di mesi dieci - a carico dell’ASD Borgo Scaligero Soave a) n. 3 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato di 1^ Categoria 2010/2011 (tenendo conto della perdita della gara Sovizzo-Borgo Scaligero Soave del 13/2/2011 per 0-3, deliberata dal G.S. con C.U. n. 31 del 9/3/2011); b) ammenda di € 700,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto gli art. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone - a carico del Sig. Agostino MAGRINELLO Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave : inibizione di mesi dieci - a carico del Sig. Simone MARCONI Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave : inibizione di mesi dieci - a carico del Sig. Mirko FLORIO Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave : inibizione di mesi dieci - a carico del Sig. G.Carlo FERRARI Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave : inibizione di mesi dieci - a carico del Sig. Stefano CAVALLARO Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave : inibizione di mesi dieci - a carico del Sig. Franco DAL CASON Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave : inibizione di mesi dieci - a carico del Sig. Denis ADAMI Dirigente ASD Borgo Scaligero Soave : inibizione di mesi dieci - a carico dell’ASD Borgo Scaligero Soave a) n. 3 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato di 1^ Categoria 2010/2011 (tenendo conto della perdita della gara Sovizzo-Borgo Scaligero Soave del 13/2/2011 per 0-3, deliberata dal G.S. con C.U. n. 31 del 9/3/2011); b) ammenda di € 700,00.- Le parti non hanno invece raggiunto un accordo relativamente alla posizione del giocatore Davide FERRARESE. Per quanto riguarda la posizione del suddetto giocatore FERRARESE ritiene questa C.D.T., anzitutto sussistenti i fatti oggetto del deferimento. In particolare appare pacifico, anche perché correttamente non contestato dalle parti destinatarie del provvedimento di deferimento, l’irregolare utilizzo del calciatore Ferrarese in gare del Campionato del Campionato di !^ Categoria 2010/2011. Accertati così i fatti, e dunque l’utilizzo senza titolo dell’atleta di cui trattasi, per le gare, meglio specificate nell’atto di deferimento, (da non considerare la gara Sovizzo-Borgo Scaligero Soave del 13/2/2011 per i motivi sopra sopra descritti) occorre procedere all’individuazione della sanzione da applicare. In quest’ottica, la scrivente C.D.T., richiama il costante insegnamento della Commissione Disciplinare Nazionale secondo cui “la facoltà di graduare la pena in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione commessa, senza dover pertanto ricorrere al criterio dell’automatismo é demandata all’Organo Giudicante” (cfr. al C.U. n. 30/CDN del 19/10/2009). In tale ottica, la scrivente C.D.T. ritiene possibile valorizzare gli elementi evidenziati in dibattimento, quali circostanze se non di giustificazione, quanto meno attenuanti ai fini della graduazione della pena. Ritiene, inoltre, possibile questa C.D.T. valorizzare il contegno processuale tenuto dal giocatore Ferrarese, presente alla seduta odierna, che può essere ritenuto in perfetta buona fede, atteso che nessuna norma di comportamento può essere da lui pretesa allorquando era già in forza alla stessa Società nella stagione precedente; per cui nel quadro fattuale descritto la sua responsabilità appare di molto attenuata. Tutto ciò premesso e considerato, questa C.D.T., avuto anche riguardo alla particolarità del caso di specie, per quanto concerne la posizione del calciatore FERRARESE, ritiene congrua l’applicazione della seguente sanzione : - squalifica per CINQUE giornate effettive di gara.
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