COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 01 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE U.S.D. VIGODARZERE Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 51 del 23/5/2011 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. Partita Plateolese-Vigodarzere del 21/5/2011 – Ammenda di € 100,00; Squalifica sino al 20/2/2012 giocatore Barbato Matteo; Inibizione sino al 20/11/2011 massaggiatore Libero Alessio – Finale Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 01 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE U.S.D. VIGODARZERE Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 51 del 23/5/2011 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. Partita Plateolese-Vigodarzere del 21/5/2011 – Ammenda di € 100,00; Squalifica sino al 20/2/2012 giocatore Barbato Matteo; Inibizione sino al 20/11/2011 massaggiatore Libero Alessio – Finale Campionato Juniores Provinciale La Società U.S.D. Vigodarzere ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova, pubblicate nel Comunicato n. 51 del 23/5/2011 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : - applicazione della sanzione sportiva della gara emarginata (art. 17/1 C.G.S.) : “risulta dal rapporto di gara che al minuto 31° del 1° tempo, sul punteggio di 1 - 0 per la Plateolese, il giocatore del Vigodarzere Barbato Matteo, subito dopo essere stato espulso per aver calpestato volontariamente un giocatore avversario che si trovava a terra, è stato dallo stesso aggredito con una forte spinta al petto portata con entrambe le mani, che lo ha fatto cadere a terra. A seguito dell'aggressione subita e del clima di tensione che si era creato conseguentemente in campo, l'arbitro ha ritenuto che non vi fossero più le condizioni di serenità necessarie per portare a termine la gara, decretandone l'anticipata conclusione”; - ammenda di € 100,00 a carico della Società :”per responsabilità oggettiva del comportamento dei propri tesserati”; - squalifica sino al 20/2/2012 giocatore Barbato Matteo : “per aver reagito ad una espulsione aggredendo il direttore di gara con una spinta che lo faceva cadere a terra, costringendolo a sospendere la gara per mancanza delle necessarie condizioni di serenità”; - inibizione sino al 20/11/2011 massaggiatore Libero Alessio : “per avere reiteratamente insultato e minacciato la terna arbitrale, rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine, perseverando in tale atteggiamento aggressivo anche dopo tale intervento”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società ASD Vigodarzere; vista la documentazione ufficiale in atti; sentiti il legale rappresentante della Società opponente, nonché il calciatore Barbato Matteo e il massaggiatore Libero Alessio; sentiti personalmente i componenti della terna arbitrale che hanno confermato rispettivamente : - che al momento della ripresa del gioco, dopo la mancata convalida del goal segnato al 35’ del primo tempo dalla Società Vigodarzere, nessuna persona estranea, oltre ai 22 calciatori, era presente nel rettangolo di gioco e che pertanto la ripresa del gioco é stata assolutamente regolare; - che la spinta violenta data al direttore di gara da parte del calciatore Barbato Matteo (Vigodarzere) oltre a giustificare per sé stessa (ha cagionato la caduta dell’arbitro) la sospensione dell’incontro, é stata anche sintomo evidente di un clima di tensione tra i calciatori del Vigodarzere che poco si conciliava con una serena prosecuzione della partita; - che le offese del Sig. Libero Alessio (Vigodarzere – massaggiatore) verso la terna arbitrale, sono state prolungate e continue ed accompagnate inoltre da minacce proferite anche al rientro negli spogliatoi sia dell’arbitro che degli assistenti arbitrali, considerato il principio per cui nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro e dei suoi assistenti hanno valore di prova piena e privilegiata, (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Vigodarzere; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara Plateolese-Vigodarzere con il risultato di 0-3 (applicazione art. 17/1 del C.G.S.) a carico della Società Vigodarzere; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 20/2/2012 a carico del giocatore Barbato Matteo; - di confermare la sanzione dell’Inibizione sino al 20/11/2011 a carico del massaggiatore Libero Alessio; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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