COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 162 del 27 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.11 a carico di: 1-ROSA Francesco, FAHIM Zakaria, RUBINO Antonio, VISCARDI Cosimo, CAMPANA Andrea, MARINO Nicola, ZICARO Vittorio, GIGLIOTTI Emanuele, LANCIANO Damiano, COSTA Danilo Rocco, DI CUNTO Domenico, TUFARO Pasquale, PARROTTA Guerino, BRUNO Francesco, CASTELLANA Nicolas, i predetti tuttora tesserati per lo Sporting Toscano Club, i seguenti altri calciatori attualmente in posizione di svincolo, IANNI Pietro, STABILE Marco, ZANGARO Daniele, TUNNO Fabio Joel, BERLINGIERI Luigi, PISCITELLI Antonio, GRECO Antonio, MALIA Gramos. PER RISPONDERE della violazione di cui all’art, 1, comma 1 CGS in relazione all’art. 43, commi 1, 2 e 3 delle NOIF, per essersi resi responsabili della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità perché inadempiente all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della loro idoneità all’attività, all’inizio della stagione sportiva 2009/2010;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 162 del 27 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.11 a carico di: 1-ROSA Francesco, FAHIM Zakaria, RUBINO Antonio, VISCARDI Cosimo, CAMPANA Andrea, MARINO Nicola, ZICARO Vittorio, GIGLIOTTI Emanuele, LANCIANO Damiano, COSTA Danilo Rocco, DI CUNTO Domenico, TUFARO Pasquale, PARROTTA Guerino, BRUNO Francesco, CASTELLANA Nicolas, i predetti tuttora tesserati per lo Sporting Toscano Club, i seguenti altri calciatori attualmente in posizione di svincolo, IANNI Pietro, STABILE Marco, ZANGARO Daniele, TUNNO Fabio Joel, BERLINGIERI Luigi, PISCITELLI Antonio, GRECO Antonio, MALIA Gramos. PER RISPONDERE della violazione di cui all’art, 1, comma 1 CGS in relazione all’art. 43, commi 1, 2 e 3 delle NOIF, per essersi resi responsabili della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità perché inadempiente all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della loro idoneità all’attività, all’inizio della stagione sportiva 2009/2010; 2-Il signor ALTOMARE Giuseppe, Presidente e legale rappresentante della Società Sporting Toscano Club all’epoca dei fatti (attualmente Vice Presidente della Società ASD Young Boys) PER RISPONDERE della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 43, commi 1,2 e 3 delle NOIF, per essersi reso responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto e dichiarato falsamente, sotto la sua responsabilità, in calce ai moduli di tesseramento dei predetti giocatori, ovvero avallato falsamente, che essi erano in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva, consentendo, pertanto, la partecipazione degli stessi all’attività sportiva, in posizione irregolare; 3-La Società SPORTING TOSCANO CLUB PER RISPONDERE della violazione dell’art. 43, comma 5 delle NOIF ed a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 CGS per la violazione ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante, signor Altomare Giuseppe (attuale Vice Presidente della Young Boys), ed ai suoi calciatori tesserati. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE Letti gli atti ufficiali, in particolare, il deferimento del Presidente Federale e l’istruttoria della Procura federale nonché tutte le precedenti decisioni sia del Giudice Sportivo che della Commissione Disciplinare relative alla questione di cui si tratta; sentita la Società; premesso in fatto che, a seguito di reclamo presentato dalla Società GEOS Sporting Club dopo la gara della medesima con lo Sporting Toscano Club del Campionato di Calcio A 5 giovanissimi, gara del 20/3/2010, relativo a denuncia di alcuni giocatori dello Sporting Toscano Club entrati in campo sprovvisti di Certificati di Idoneità all’attività sportiva (ovvero scaduti), il Giudice Sportivo competente rigettava il medesimo per genericità incaricando la Delegazione Distrettuale di Rossano di accertare i nomi dei giocatori che avevano partecipato alla gara sprovvisti della prevista certificazione medica; la delegazione Distrettuale di Rossano acquisiva i certificati medici per la stagione sportiva 2009/2010 e verificava che alcuni giocatori che avevano preso parte alla gara del 20/3/2010 erano provvisti dei relativi certificati con date varianti dal febbraio 2010 all’aprile 2010; nel contempo, la Società GEOS proponeva appello avverso la decisione del Giudice Sportivo dinnanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Calabria sostenendo che gli stessi giocatori appartenenti allo Sporting Toscano Club, presenti in distinta nella gara del 20/3/2010, avevano disputato precedenti partite in posizione irregolare per lo stesso motivo. La Commissione Disciplinare rigettava il reclamo, ma trasmetteva tutta la documentazione relativa al reclamo, compresa la propria delibera, alla Procura Federale rilevando che la mancata osservanza da parte dei calciatori e della Società Sporting Toscano Club di quanto prescritto dall’art. 43 delle, N.O.I.F., in merito alla tutela medicosportiva, comportava a loro carico il deferimento alla stessa commissione Disciplinare a cura del Presidente Federale (art. 43, comma 6 N.O.I.F.); seguivano ulteriori accertamenti della Procura Federale e venivano acquisiti presso lo Sporting Toscano Club certificati medici dei giocatori che avevano partecipato a tutte le gare indicate dalla Società GEOS, alcune di queste anche di Calcio A 11, accertando che i calciatori Bruno Francesco, Castellana Nicolas, Piscitelli Antonio, Greco Antonio e Malia Gramos, venivano trovati del tutto sprovvisti dei certificati medici per il periodo delle partite in contestazione; inoltre, i calciatori Rosa Francesco, Fahim Zakaria, Rubino Antonio, Viscardi Cosimo, Campana Andrea, Marino Nicola, Ianni Pietro, Zigari Vittorio, Gigliotti Emanuele, Lanciano Mario, Stabile Marco, Zangaro Daniele, Costa Danilo Rocco, Di Cunto Domenico, Tufaro Pasquale, Tunno Fabio Joel, Berlingieri Luigi, Parrotta Guerino, oltre ai già citati completamente sprovvisti di certificati medici Bruno Francesco, Castellana, Nicolas, Piscitelli Antonio, Greco Antonio, Malia Gramos, tutti avevano partecipato alle partite in contestazione, alcuni per 5 gare e via via tutti gli altri almeno per 1 gara, privi dei certificati medici previsti dalle norme federali; CONSIDERATO che l’inadempienza a sottoporti a visita medica prima del rinnovo del tesseramento e dell’inizio dell’attività della stagione sportiva 2009/2010 (art. 43, comma 3 delle N.O.I.F.), (o, quanto meno prima di disputare alcune gare), finalizzata all’accertamento della idoneità all’attività stessa da parte dei predetti giocatori, integra a loro carico la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’obbligo disatteso e previsto dall’art. 43, commi 1,2 e 3 delle NOIF; considerato, inoltre, che il legale rappresentante dello Sporting Toscano Club, signor Altomare Giuseppe (attuale Vice Presidente della società ASD Young Boys) nel sottoscrivere i moduli di rinnovo del tesseramento di tutti i citati calciatori, ha dichiarato sotto la sua responsabilità e, comunque, avallato falsamente che gli stessi erano in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva, consentendo loro di partecipare alla attività in posizione irregolare, si è reso responsabile per tali false attestazioni della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto previsto dal più volte citato art. 43 delle NOIF; che tali fatti comportano la responsabilità della Società Sporting Toscano Club per quanto attiene le violazioni previste del citato art. 43 NOIF e per le violazioni ascrivibili all’attuale legale rappresentante signor Gaetani Antonio ed ai calciatori della stessa Società; ritenuto che la tutela della salute dei tesserati ed il fine di sensibilizzare gli stessi a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica, per le gravi conseguenze mortali nel corso di gare e/o di allenamenti che potrebbero derivare da omissioni in tal senso con conseguente responsabilità civili e penali a carico dei legali rappresentanti delle società, è interesse primario e fondamentale degli Organi Federali; P.Q.M. irroga la sanzione dell’ammonizione con diffida ai calciatori; irroga la sanzione dell’inibizione per mesi quattro al Dirigente ALTOMARE Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sporting Toscano Club (attualmente Vice Presidente della Società Young Boys); irroga l’ammenda alla società Sporting Toscano Club di € 500,00.
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