COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 08/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 217 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CONIGLIO LUCA, tess. Pol. Castellarano, sig. GOTTARDI ROBERTO, Presidente A.S.D. Casalgrande, l’A.S.D. CASALGRANDE – camp. I^ cat. e CASTELLARANO F.C. s.r.l. – camp. Eccellenza
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 08/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
217 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE
A carico calc. CONIGLIO LUCA, tess. Pol. Castellarano, sig. GOTTARDI ROBERTO, Presidente A.S.D. Casalgrande, l’A.S.D. CASALGRANDE – camp. I^ cat. e CASTELLARANO F.C. s.r.l. – camp. Eccellenza
Con nota 16.05.2011 N. 8697/790, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc. CONIGLIO LUCA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società CASALGRANDE mentre era ancora tesserato per la società CASTELLARANO;
- il sig. GOTTARDI ROBERTO, Presidente della Soc. CASALGRANDE, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. CONIGLIO LUCA, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società CASTELLARANO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società CASALGRANDE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..
Effettuate ritualmente le notifiche, l’A.S.D. CASALGRANDE ha inviato una memoria in cui dichiara di aver agito in buona fede e di essersi fidata delle dichiarazione del calc.CONIGLIO e del di lui padre. E’ diuspiaciuta di avere coinvolto il Castellarano che non poteva immaginare le operazioni di tesseramento che la società, seppur ingenuamente e senza nessun fine, stava approntando.
Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. CONIGLIO LUCA , la inibizione per mesi 3 del sig. GOTTARDI ROBERTO , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. CASALGRANDE e l’ammenda di € 150 per il CASTELLARANO F.C..
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che i comportamenti messi in atto dal calc.CONIGLIO e dal sig. GOTTARDI integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per il CASTELLARANO F.C. . e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.S.D. CASALGRANDE ;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. CONIGLIO LUCA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. GOTTARDI ROBERTO, Presidente dell’A.S.D. Casalgrande, la inibizione per mesi 1, al CASTELLARANO F.C. l’ammenda di € 100 ed all’ A.S.D. CASALGRANDE l’ammenda di € 250.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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