COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 08/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 218 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. FARNETI MATTIA, tess. A.L.P., sig. FERRONI MORENO, Presidente soc. A.L.P, soc. A.L.P. – camp. III^ cat. e A.S.D. FARO COOP. – camp. Promozione

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 08/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 218 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. FARNETI MATTIA, tess. A.L.P., sig. FERRONI MORENO, Presidente soc. A.L.P, soc. A.L.P. – camp. III^ cat. e A.S.D. FARO COOP. – camp. Promozione Con nota 17.05.2011 N. 8745/849, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. FARNETI MATTIA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società ALP mentre era ancora tesserato per la società FARO; - il sig. FERRONI MORENO, Presidente della Soc. ALP, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. FARNETI MATTIA, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società FARO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società ALP, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Effettuate ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. FARNETI MATTIA , la inibizione per mesi 3 del sig. FERRONI MORENO , l’ammenda di € 500 per La soc. A.L.P. e l’ammenda di € 150 per l’.A.S.D. FARO COOP. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. FARNETI e dal sig. FERRONI integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. FARO COOP. . e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la soc. A.L.P. ; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. FARNETI MATTIA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. FERRONI MORENO . Presidente della soc. A.L.P., la inibizione per mesi 1, all’ A.S.D. FARO COOP. l’ammenda di € 100 ed alla soc. A.L.P. l’ammenda di € 250. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it