COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 08/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 219 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MASINI MATHIAS, tess. U.S. Saturno, sig. ALESSANDRI CESARE, Presidente U.S. Saturno, U.S. SATURNO – camp. III^ e A.S.D. GUASTALLA CALCIO- camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 08/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 219 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MASINI MATHIAS, tess. U.S. Saturno, sig. ALESSANDRI CESARE, Presidente U.S. Saturno, U.S. SATURNO – camp. III^ e A.S.D. GUASTALLA CALCIO- camp. II^ cat. Con nota 17.05.2011 N. 8730/831, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. MASINI MATHIAS, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società SATURNO mentre era ancora tesserato per la società GUASTALLA; - il sig. ALESSANDRI CESARE, Presidente della Soc. SATURNO della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. MASINI MATHIAS, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società GUASTALLA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società SATURNO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Effettuate ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. MASINI MATHIAS , la inibizione per mesi 3 del sig. ALESSANDRI CESARE , l’ammenda di € 500 per l’ U.S. SATURNO e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. GUASTALLA CALCIO. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. MASINI e dal sig. ALESSANDRI integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’ A.S.D. GUASTALLA CALCIO . e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ U.S. SATURNO ; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. MASINI MATHIAS la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. ALESSANDRI CESARE . Presidente dell’U.S. Saturno, la inibizione per mesi 1, all’ A.S.D. GUASTALLA CALCIO l’ammenda di € 100 ed all’ U.S. SATURNO l’ammenda di € 250. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it