COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 08/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 220 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BORTESI MARCO, tess, A.S.D. Pol. Galileo Giovolley, sig. MARGINI FERNANDO, Presidente A.S.D. Pol. Galileo Giovolley , A.S.D. POL. GALILEO GIOVOLLEY – camp. II^ cat. e U.S.D. VIRTUS BAGNOLO – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 08/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 220 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BORTESI MARCO, tess, A.S.D. Pol. Galileo Giovolley, sig. MARGINI FERNANDO, Presidente A.S.D. Pol. Galileo Giovolley , A.S.D. POL. GALILEO GIOVOLLEY - camp. II^ cat. e U.S.D. VIRTUS BAGNOLO – camp. III^ cat. Con nota 17.05.2011 N. 8733/848, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. BORTESI MARCO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società POL. GALILEO GIOVOLLEY mentre era ancora tesserato per la società VIRTUS BAGNOLO; - il sig. MARGINI FERNANDO, Presidente della Soc. POL. GALILEO GIOVOLLEY, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. BORTESI MARCO, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società VIRTUS BAGNOLO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società POL. GALILEO GIOVOLLEY, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Effettuate ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. BORTESI MARCO , la inibizione per mesi 3 del sig. MARGINI FERNANDO , l’ammenda di € 500 per l’ A.S.D. POL. GALILEO GIOVOLLEY e l’ammenda di € 150 per l’U.S.D. VIRTUS BAGNOLO. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc.BORTESI e dal sig. MARGINI integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’U.S.D. VIRTUS BAGNOLO . e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.S.D. POL. GALILEO GIOVOLLEY ; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. BORTESI MARCO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. MARGINI FERNANDO . Presidente dell’A.S.D. POL. GALILEO GIOVOLLEY, la inibizione per mesi 1, all’ U.S.D. VIRTUS BAGNOLO l’ammenda di € 100 ed all’ A.S.D. POL. GALILEO GIOVOLLEY l’ammenda di € 250. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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