COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 08/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 221 RECLAMO PROPOSTO DA G.S. BAD BOYS CLUB Avverso inibizione al 30.4.2014 ass. TAWIAH DANIEL delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 41 del 4.5.2011 gara RAMISETO – BAD BOYS CLUB dell’1.5.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 08/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 221 RECLAMO PROPOSTO DA G.S. BAD BOYS CLUB Avverso inibizione al 30.4.2014 ass. TAWIAH DANIEL delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 41 del 4.5.2011 gara RAMISETO – BAD BOYS CLUB dell’1.5.2011 Il G.S. BAD BOTS CLUB, del quale è stato sentito un dirigente , ricorre avverso il sopra indicato provvedimento “in quanto non corrisponde al vero che il sig. TAWIAH ha colpito con violenza al collo il Direttore di gara facendolo cadere a terra. Il sig. TAWIAH, in occasione dei fatti accaduti nell’imminenza della sospensione della partita, ha afferrato il braccio alzato del Direttore di gara (con il cartellino oin mano), costringendolo forzatamente ad abbassarlo, prima di essere fermato dai nostri giocatori e prontamente redarguito. Il direttore di gara non è caduto a terra, ma è rimasto in piedi durante tutte le fasi concitate che hanno preceduto la sospensione”. “Dopo l’espulsione del ns. portiere, il direttore di gara manteneva costantemente il braccio alzato con il cartellino rosso in mano, dando l’impressione che stesse espellendo tutti i giocatori che gli si presentavano davanti e/o che gli si facevano incontro”. “A questo punto il sig. TAWIAH ha deciso inopportunamente di afferrare il braccio dell’arbitro per abbassraglielo, per interrompere ciò che sembrava un’espulsione collettiva. Veniva bloccato nel suo gesto da un compagno di squadra che lo scaraventava a terra; è quindi il sig. TAWIAH che è caduto a terra e non il direttore di gara”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, mentre alcuni giocatori del G.S. Bad Boys Club protestavano animatamente per un provvedimento da lui assunto, l’ass. TAWIAH, avvicinatoglisi, lo colpiva all’altezza del collo in modo violento, poi lo afferrava al collo con entrambe le mani, facendolo cadere e ruzzolare a terra. Nell’immediatezza, per il colpo ricevuto non avvertiva dolore, ciò che invece si manifestava quando messosi alla guida dell’auto per il ritorno in sede, sentiva dolore alla schiena ed ai due lati del collo. Dolore che, persistendo, lo induceva a recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Scandiano ove gli veniva diagnosticato “distrazione mm. trapezi e regione periscapolare mediale sx”, con prognosi di 7 giorni s.c.; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 30.4.2014 del sig. TAWIAH DANIEL. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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