COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 16/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO della Procura Federale a carico del Signor Callegari Ludovico, Ferrari Luca e Furgada Matteo per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, per avere preso parte ad un allenamento/provino con la squadra allievi della ASD SBC Oltrepò, senza la preventiva autorizzazione della società di appartenenza, US Junior Vitt Barnabiti; signor Brega Giacomo Presidente della Società ASD SBC Oltrepò, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, per avere omesso i doverosi controlli sull’attività dei propri collaboratori; signor Cester Achille, Presidente della US Rivanazzanese, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS per avere omesso i necessari controlli sulle iniziative dell’allenatore della sua società; ASD SBC Oltrepò e US Rivanazzanese, per rispondere della violazione dell’Art. 4, comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta omissiva tenuta dai loro rispettivi Presidenti e legali rappresentanti.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 16/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO della Procura Federale a carico del Signor Callegari Ludovico, Ferrari Luca e Furgada Matteo per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, per avere preso parte ad un allenamento/provino con la squadra allievi della ASD SBC Oltrepò, senza la preventiva autorizzazione della società di appartenenza, US Junior Vitt Barnabiti; signor Brega Giacomo Presidente della Società ASD SBC Oltrepò, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, per avere omesso i doverosi controlli sull'attività dei propri collaboratori; signor Cester Achille, Presidente della US Rivanazzanese, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS per avere omesso i necessari controlli sulle iniziative dell'allenatore della sua società; ASD SBC Oltrepò e US Rivanazzanese, per rispondere della violazione dell'Art. 4, comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta omissiva tenuta dai loro rispettivi Presidenti e legali rappresentanti. La Commissione Disciplinare, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che all'udienza del 9 giugno 2011, il Rappresentante della Procura Federale ed i deferiti, Brega Giacomo Presidente dell'ASD SBC Oltrepò e Fabrizio Furgada, genitore del minore Matteo, hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi e per gli effetti dell'Art. 23 CGS nei seguenti termini: 1. Brega Giacomo 40 giorni di inibizione; 2. ASD SBC Oltrepò Euro 300,00 di ammenda; 3. Furgada Matteo 10 giorni di squalifica. Il Rappresentante della Procura, dopo la requisitoria formulava le seguenti richieste per gli altri deferiti: 1. Callegari Ludovico giorni 15 di squalifica; 2. Ferrari Luca giorni 10 di squalifica;  sig. Cester Achille 2 mesi di inibizione;  US Rivanazzanese Euro 300,00 di ammenda. La Commissione Disciplinare, in applicazione del disposto dell'Art. 23 CGS, ritenuta congrua la sanzione concordata, ritenuto altresì che non ricorrono i presupposti per l'assoluzione, applica le seguenti sanzioni: 4. Brega Giacomo 40 giorni di inibizione; 5. ASD SBC Oltrepò Euro 300,00 di ammenda; 6. Furgada Matteo 10 giorni di squalifica. Considerato altresì che, come risulta dalle indagini effettuate e dagli accertamenti effettuati dalla Procura Federale, i calciatori, Callegari Ludovico, Ferrari Luca e Furgada Matteo, hanno preso parte in data 18.5.2010 ad un allenamento/provino con la squadra allievi della ASD SBC Oltrepò, senza la preventiva autorizzazione della società di appartenenza, US Junior Vitt Barnabiti ed i calciatori, Callegari Ludovico e Furgada Matteo, hanno avuto contatti in data antecedente il 30.6.2010 con l'allenatore della US Rivanazzanese in vista di un eventuale loro trasferimento nella sua squadra nella stagione 2010/2011. Alla luce della gravità dei comportamenti in questione si dovranno applicare le relative sanzioni in base agli abituali criteri adottati da Questa Commissione. PQM la Commissione disciplinare commina a Callegari Ludovico giorni 10 di squalifica a Ferrari Luca giorni 10 di squalifica a sig. Cester Achille 2 mesi di inibizione ed alla US Rivanazzanese Euro 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento direttamente agli interessati.
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