COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 23/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO della Procura Federale a carico di Rancati Enrico, Maccoppi Roberto, dirigente della società C.S. ORATORIO OFFANENGO. e della società C.S. ORATORIO OFFANENGO,

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 23/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO della Procura Federale a carico di Rancati Enrico, Maccoppi Roberto, dirigente della società C.S. ORATORIO OFFANENGO. e della società C.S. ORATORIO OFFANENGO, per rispondere: 1. il primo della violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere partecipato alla gara U.S. CHIEVE A.S.D. - ORATORIO OFFANENGO DEL 10.10.2010, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, girone “J”, senza averne titolo in quanto al momento non ancora tesserato con la Società Oratorio Offanengo; 2. il secondo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere consentito che il calciatore Rancati Enrico partecipasse alla gara anzidetta, sottoscrivendo la relativa distinta di gara nella quale dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Rancati Enrico non ne avesse titolo, in quanto al momento non ancora tesserato con la Società Oratorio Offanengo; 3. la Società C.S. ORATORIO OFFANENGO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5 C.G.S. Alla udienza tenutasi avanti questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, si sono presentati i deferiti Rancati Enrico, Maccoppi Roberto e l'Avv. Locatelli Corrado procuratore e difensore di tutti i soggetti deferiti.. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare, nella quale si dava conto dei risultati delle indagini della Procura Federale posti a base del deferimento, veniva data la parola ai deferiti, i quali dichiaravano di avere agito in buona fede, in quanto dopo il primo tesseramento avvenuto nell'anno 2006, ritenevano che detto tesseramento avesse validità pluriennale. Dopo le dichiarazioni dei deferiti è stata data la parola al Rappresentante della Procura Federale che ha avanzato le seguenti richieste: ritenuta la responsabilità di tutti i deferiti in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte, infliggersi: 1. a Rancati Enrico, ex art: 10, co. 9 e 6 C.G.S., anni 2 di squalifica; 2. a Maccoppi Roberto, ex art. 10, co. 9 e 6 C.G.S., anni 2 di inibizione; 3. alla Soc. C.S. ORATORIO OFFANENENGO € 500,00 di ammenda e un punto di penalizzazione da scontarsi nella Stagione Sportiva 2011 – 2012.. Motivi della decisione I comportamenti addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti e confermati dalle dichiarazioni rese dagli stessi innanzi a questa Commissione. Superato ogni problema in ordine all'accertamento delle rispettive responsabilità, l'impegno di questo Giudicante deve essere rivolto all'esame ed alla valutazione del disvalore e della rilevanza del caso concreto ai fini di una equa quantificazione delle sanzioni da infliggere. Non vi è alcun dubbio che le condotte contestate, e sottoposte al giudizio di questa Commissione, sono connotate e frutto di pura negligenza. La Società ed i propri dirigenti, nell'errata convinzione che l'iniziale tesseramento avesse validità pluriennale hanno impiegato il calciatore ritenendolo loro tesserato. Nessun comportamento, seppure in violazione di norme federali, è stato posto in essere dai deferiti dolosamente. Per le considerazioni sopra svolte questa Commissione ritiene che il caso sotto esame meriti un trattamento sanzionatorio mite. Tanto premesso, La Commissione Disciplinare Territoriale ritenuti tutti i deferiti responsabili delle violazioni agli stessi contestate nell'atto di deferimento, i n f l i g g e  a Rancati Enrico la sanzione della squalifica di mesi due;  a Maccoppi Roberto la sanzione della inibizione di mesi tre;  alla Società C.S. ORATORIO OFFANENGO le sanzioni di 1 punto di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2011/2012 e € 300,00 di ammenda.
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