F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99 del 28.06.2011 (501) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico della Soc.Aurora Pro Patria 1919 srl) e della SOC. AURORA PRO PATRIA SRL ● (nota N°. 8106/1147 pf10-11/AM/ma del 27 aprile 2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99 del 28.06.2011
(501) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico della Soc.Aurora Pro Patria 1919 srl) e della SOC. AURORA PRO PATRIA SRL ● (nota N°. 8106/1147 pf10-11/AM/ma del 27 aprile 2011).
Con atto di deferimento del 27.4.2011 il Procuratore Federale della FIGC ha deferito:
1) Massimo Pattoni, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 43 NOIF per non avere, nella sua qualità di legale rappresentante p.t della società Pro Patria 1919 Srl, posto il dirigente sanitario della società, dott. Giuseppe Monti, nelle condizioni di sottopone gli interessati agli accertamenti clinico-diagnostici alla scadenza prevista dalla normativa vigente e, comunque, per non aver fatto sottopone i calciatori della propria squadra ai dovuti accertamenti clinici;
2) la Soc. Aurora Pro Patria 1919 Srl per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio legale rappresentante come sopra specificata.
Il deferimento prende le mosse dalla comunicazione 6.2.2011 inoltrata alla Pro Patria 1919, al settore tecnico di Coverciano e alla Segreteria della Lega Pro dal Dr. Giuseppe Monti, già responsabile sanitario della predetta società, con cui egli, dimettendosi dalla carica, lamentava di non essere stato posto nelle condizioni di poter operare i semestrali controlli sanitari sui giocatori, come richiesto dall’art. 43 NOIF. I deferiti hanno presentato memoria difensiva. All’udienza del 28.6.2011 il rappresentante della Procura ha chiesto per il Pattoni la sanzione di 1 mese di inibizione e 10.000,00 €. di ammenda e per la Società quella dell’ammenda di €. 5.000,00. I deferiti hanno insistito per il proscioglimento. La responsabilità del Pattoni risulta indubbiamente acclarata, atteso che il Dr. Giuseppe Monti, con deposizione da ritenersi assolutamente attendibile anche perché confermata dalla sua comunicazione del 6.2.2011, ha ribadito al collaboratore della Procura Federale che a fine gennaio 2011 era scaduto il termine per eseguire i necessari controlli semestrali previsti dall’art. 43 NOIF, senza che essi fossero stati svolti, nonostante le sue ripetute sollecitazioni in merito e ciò a causa del mancato pagamento di quanto dovuto dalla società alle strutture di riferimento, circostanza questa che ha oggettivamente impedito “di ottenere le visite specialistiche e gli appuntamenti per gli esami strumentali necessari ad un’adeguata tutela sanitaria dei giocatori” (cfr. lettera a firma Monti del 6.2.2011). Né risulta che le vaghe e generiche giustificazioni accampate del Pattoni siano idonee a legittimare o giustificare l’illegittimo comportamento tenuto. Ciò detto, non vi è chi non veda che nella specie il Pattoni ha violato il combinato disposto dell’art. 1 comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 43 NOIF, con la conseguenza che i giocatori tesserati per la Pro Patria 1919 Srl non sono stati tempestivamente sottoposti ai necessari e doverosi controlli medici. P.Q.M.
irroga le seguenti sanzioni a:
1) Massimo Pattoni mesi 1 (uno) di inibizione ed € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda;
2) alla Società Pro Patria 1919 Srl l’ammenda di €. 5.000,00 (cinquemila/00).
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