F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 06 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 28 Giugno 2011 13) RICORSO DEL SIG. BUCCI MANOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. C) PAR V), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F., E DELL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5419/773PF10-11/SP/BLP DEL 10.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 7.3.2011) 14) RICORSO DEL SIG. TALONE FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. C) PAR V), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F. – NOTA N. 5419/7773PF10-11/SP/BLP DEL 10.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 7.3.2011) 15) RICORSO DEL SIG. PIERRO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5419/7773PF10-11/SP/BLP DEL 10.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 7.3.2011) 16) RICORSO DELL’U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER L’OPERATO DEI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE – NOTA N. 5419/7773PF10-11/SP/BLP DEL 10.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 7.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 06 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 28 Giugno 2011 13) RICORSO DEL SIG. BUCCI MANOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. C) PAR V), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F., E DELL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5419/773PF10-11/SP/BLP DEL 10.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 7.3.2011) 14) RICORSO DEL SIG. TALONE FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. C) PAR V), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F. – NOTA N. 5419/7773PF10-11/SP/BLP DEL 10.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 7.3.2011) 15) RICORSO DEL SIG. PIERRO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5419/7773PF10-11/SP/BLP DEL 10.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 7.3.2011) 16) RICORSO DELL’U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER L’OPERATO DEI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE – NOTA N. 5419/7773PF10-11/SP/BLP DEL 10.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 7.3.2011) La CO.VI.SO.C segnalava alla Procura Federale con nota del 28.1.2011, n. 91.04/GC/CC, alcune violazioni commesse dalla società Pergocrema inerenti i versamenti entro il termine del 15.11.2010 delle ritenute IRPEF connesse agli emolumenti riferiti alle mensilità di settembre 2010. In particolare il versamento sarebbe stato effettuato – così come risulta dai controlli della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. - in data 16.12.2010, così risultando in veritiera la dichiarazione del 15.11.2010, del legale rappresentante della Società secondo cui le dette ritenute IRPEF erano state regolarmente versate. La Procura Federale, preso atto di quanto rappresentato dalla CO.VI.SO.C, deferiva con atto del 10.2.2011 alla Commissione Disciplinare Nazionale la società Pergocrema ai sensi dell’art.4, comma 1 e 2, C.G.S. nonché i sig.ri Bucci Manolo in qualità di Presidente e legale rappresentante, Talone Fabrizio in qualità di amministratore delegato ed il signor Pierro Nicola in qualità di Presidente del collegio sindacale della società Pergocrema, ai sensi dell’art. 85, lett. c) par. 5) N.O.I.F. in relazione all’art.10, comma 3, C.G.S., ed all’art. 90, comma 2, N.O.I.F., nonché all’art.8, comma 1, C.G.S.. Si costituivano gli interessati che contestavano la fondatezza dell’assunto accusatorio sostenendo che secondo la vigente legislazione statale l’IRPEF deve essere pagata entro il mese successivo a quello della corresponsione dei compensi. La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n.63 del 7.3.2011), in accoglimento del deferimento inibiva per mesi 5 il signor Bucci, per mesi 3 il signor Talone e per mesi 2 il signor Pierro e infliggeva 1 punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla società Pergocrema, oltre l’ammenda di € 3.000,00. Gli interessati e la società proponevano impugnazione contestando, con articolate argomentazioni, le conclusioni cui era giunta la Commissione Disciplinare Nazionale, evidenziando come il versamento delle ritenute IRPEF era avvenuto nei termini della normativa statale (D.lvo 241/97), in base al quale trattandosi di mensilità di settembre 2010, corrisposta entro il 15.11.2010, l’IRPEF era stato correttamente versata entro il 16.12.2010; essendo così conseguenzialmente regolare la dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti. Venivano richiamate delle precedenti, recenti, pronunce della stessa Commissione Disciplinare Nazionale di segno favorevole alla tesi dei ricorrenti. Ritiene questa Corte il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento per questi motivi. Risulta dagli atti che la CO.VI.SO.C. ha potuto accertare, senza ombra di dubbio, l’inosservanza da parte della società Pergocrema degli adempimenti amministrativi-contabili sopra specificati entro i termini tassativamente previsti. A nulla rilevano i precedenti menzionati nel ricorso i quali anzi corroborano l’assunto accusatorio. È pacifico infatti che tutte le decisioni di I° grado citate ed allegate nel ricorso – confermate da questa Corte – hanno come riferimento il versamento IRPEF delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, versamento che va a scadere entro il giorno 16 di ciascun mese successivo al pagamento, e quindi per quanto riguarda settembre entro il 16.11.2010. Nella fattispecie oggi in esame, infatti, si controverte, analogamente, di ritardato versamento di ritenuta IRPEF relativa ad emolumenti del settembre 2010, da versare secondo la normativa statuale, appunto, entro il 16.11.2010. Risulta per tabulas non contestato il fatto che il versamento sia stato effettuato solo il 16.12.2010, quando i ricorrenti con la dichiarazione sottoscritta il 15.11.2010 avevano attestato la regolarità dei pagamenti, effettuati, di contro, solo un mese dopo (16.12.2010) detta dichiarazione. Sul punto il ricorso si appalesa, pertanto, affidato a motivi ai limiti della temerarietà essendo pacifica, alla luce delle risultanze documentali, la fondatezza dell’incolpazione. Per le ragioni sopra esposte appare evidente che la decisione del Giudice di prime cure è esente da censura ed è pertanto condivisa da questa Corte. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 13), 14), 15) e 16) come sopra rispettivamente proposti dai Sigg.ri Bucci Manolo, Talone Fabrizio, Pierro Nicola e dall’U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. di Crema (Cremona), li respinge. Dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.
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