F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 06 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 28 Giugno 2011 5) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI ANDREOLETTI GIANFRANCO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE S.R.L. E DELLA SIG.RA CARRARA MILVIA, RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE DELLA SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N° 6155/813PF10-11/SP/BLP DEL 3.3.2011), DEGLI ARTT. 85 LETTERA (B) PARAGRAFO VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F., DELL’ART. 8, COMMA 1 C.G.S., E DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 06 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 28 Giugno 2011 5) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI ANDREOLETTI GIANFRANCO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE S.R.L. E DELLA SIG.RA CARRARA MILVIA, RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE DELLA SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N° 6155/813PF10-11/SP/BLP DEL 3.3.2011), DEGLI ARTT. 85 LETTERA (B) PARAGRAFO VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F., DELL’ART. 8, COMMA 1 C.G.S., E DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011) Con atto del 22.3.2011, il Procuratore Federale, interponeva, innanzi alla C.G.F., rituale e tempestivo reclamo avverso il deliberato della Commissione Disciplinare Nazionale reso pubblico con Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011 con il quale il Giudice di prime cure, in esito al procedimento disciplinare avviato dalla stessa Procura Federale (nota N. 6155/813pf10-11/SP/blp del 3.3.2011) aveva prosciolto il Sig. Andreoletti Gianfranco, Presidente e legale rappresentante pro tempore della società U.C. Albinoleffe S.r.l., dalla violazione di cui all’art. 85, lett. b), Paragrafo VII, N.O.I.F in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S. e all’art. 90, comma 2, N.O.I.F. (per non aver provveduto ad effettuare il versamento delle ritenute Irpef, entro il termine fissato dalla normativa federale con riferimento agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di settembre 2010) . La Commissione Disciplinare Nazionale poneva a fondamento della motivazione la seguente dirimente argomentazione, che pare opportuno riportare in estratto “(. . .) assume carattere dirimente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali connessi al versamento delle ritenute Irpef per l'anno 2010 (oltre che dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale é quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statuale. Trattandosi peraltro di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita, che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l'errore scusabile che, avuto particolare riguardo al caso di specie, elide in radice la responsabilità disciplinare ascritta ai deferiti, anche con riferimento all'asserita dichiarazione mendace.” Con memoria di costituzione depositata il 24.3.2011 la società bergamasca con diffusi motivi scritti, argomentava la propria posizione a sostegno della decisione di proscioglimento evidenziando come alcun falso ideologico fosse stato commesso dal Presidente Andreoletti né dalla Dott.ssa Carrara in quanto ben prima della scadenza del 15.11.2010 e precisamente il 12 novembre, l’Andreoletti dava ordine al contabile Sacchi di procedere al pagamento dell’IRPEF in scadenza e riceveva da quest’ultimo conferma dell’avvenuto adempimento lo stesso giorno 12. Infatti, il contabile, una volta predisposta la provvista sul “conto dedicato” ordinava alla banca il pagamento dei modelli F24 in scadenza ed al momento di inserire la data di valuta del bonifico, già ordinato e preso in carico dall’istituto bancario, si indicava il 16.11.2010 e di conseguenza, in quest’ultima data (termine statuito dalla normativa statale tributaria) la banca provvedeva al relativo pagamento. Conseguentemente, il Presidente Andreoletti provvedeva alla sottoscrizione della contestata dichiarazione che a quella data era assolutamente veritiera. Lo stesso percorso seguiva il Presidente del Collegio Sindacale Dssa Milvia Carrara. Fissata l’udienza di discussione la Procura Federale richiamato il contenuto dell’atto di appello, concludeva per il suo accoglimento con inflizione delle seguenti sanzioni disciplinari: punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della società U.C. Albinoleffe ed inibizione di mesi 1 a carico del Sig. Andreoletti e della Sig.ra Carrara. La difesa dei resistenti, richiamate le memorie scritte, ribadite in sede di discussione orale, concludeva in conformità. Prima di entrare nel merito della vicenda occorre interrogarsi sulla effettiva ratio della normativa dettata dalla Federazione e finalizzata alla iscrizione al campionato di competenza delle singole squadre ed alla verifica delle condizioni relative ai criteri economico-finanziari e legali, a quelli infrastrutturali, nonché ai criteri sportivi ed organizzativi. Nella normativa contenuta nel comunicato ufficiale numero 117/A, del 25 maggio 2010, la Federazione ha inserito le regole cui debbono attenersi le società di Serie A (parte prima, pag. 1), quelle di Serie B (parte seconda, pag. 5); le società della Lega Italiana Calcio professionistico (parte terza, pag. 9); dette regole, come emerge dalla lettura complessiva del comunicato n. 117/A del 2010, sono finalizzate a garantire un controllo preventivo (all’atto dell’iscrizione) ed in corso del campionato da parte dell’organismo di controllo della Federazione stessa, la Co.Vi.So.C, e sono finalizzate ad evitare che comportamenti “disinvolti” delle singole società possano determinare alterazioni al regolare svolgimento del campionato, anche sotto il profilo della tenuta economica-fiscale delle singole società. Dette regole, pertanto, tutelano non soltanto il corretto svolgimento dell’evento sportivo, ma garantiscono anche i rapporti di lavoro subordinati e parasubordinati interni alle singole società e pongono su un piano di sostanziale parità, sotto il profilo economico-fiscale, tutte le società partecipanti al medesimo campionato. Alla luce di quanto sopra, appare evidente, che sono le regole pattizie della Federazione, quelle alle quali le singole società iscritte ai campionati debbono attenersi e rispetto ad esse non possono essere utilizzati, in deroga, i termini, di segno diverso, previsti dalla normativa statale. Ciò per l’evidente ragione che le due normative, quella interna alla organizzazione federale e quella dello Stato, sono state dettate a tutela di ipotesi diverse e non possono ritenersi fungibili. Venendo, ora, al caso in esame appare evidente che, in sede di prima applicazione ed in presenza di una normativa non sempre chiarissima, i rappresentanti della società U.C. Albinoleffe a r.l. si siano trovati in difficoltà nell’individuare l’esatta data in cui operare il versamento ed abbiano, in buona fede, effettuato lo stesso – direttamente o indirettamente - il giorno 16 novembre, termine fissato per il versamento all’erario dalla legge statale. Alla luce di questa prima considerazione pare evidente che anche la dichiarazione resa dalla società U.C. Albinoleffe S r.l. e per essa dai suoi rappresentanti (il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale) non può ritenersi mendace, ma operata nel contesto di un pagamento ordinato e preso in carico dalla banca il 12 novembre e differito, in termini di valuta, al giorno 16 novembre sul presupposto che lo stesso fosse legittimamente così ottemperato. In base alle predette considerazioni, questa Corte ritiene di condividere la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale che, rilevando come si fosse in fase di prima applicazione della norma e sussistendo il convincimento della legittimità dell’operato da parte della società deferita e dei suoi rappresentanti, ci si possa trovare in presenza di una ipotesi sussumibile nella categoria dell’errore scusabile. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto del Procuratore Federale.
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