COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 16/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ IL PONTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2012 A CARICO DEL CALCIATORE GIORGINI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 102 C5 DEL 11/5/11 ( Gara: Castelfontana – Il Ponte dell’ 8/5/11 – Campionato C 5 Under 21)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 16/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' IL PONTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2012 A CARICO DEL CALCIATORE GIORGINI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 102 C5 DEL 11/5/11 ( Gara: Castelfontana – Il Ponte dell' 8/5/11 - Campionato C 5 Under 21) La Commissione Disciplinare; 1. visto il reclamo in epigrafe; 2. esaminati gli atti ufficiali; 3. ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La reclamante riconosce che il calciatore Giorgini abbia rivolto espressioni offensive all'Arbitro, ma esclude che egli, dopo l'espulsione, abbia attinto il Direttore di gara con uno sputo, dal momento che il giocatore, mentre abbandonava il terreno di gioco, aveva soltanto sputato a terra, con gesto di stizza. Si è quindi chiesta una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Nel referto arbitrale, che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta descritto con precisione il comportamento del Giorgini, il quale dopo essere stato espulso, si è avvicinato all'arbitro con atteggiamento minaccioso, rivolgendogli ripetuti insulti, e successivamente, mentre i compagni lo trattenevano, da una distanza di circa due metri, ha sputato contro il Direttore di gara, attingendolo sullo scarpino sinistro, reiterando le offese. Ritenuto detto comportamento del tutto intollerabile, si ritiene di ridurre lievemente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, dal momento che il gesto compiuto dal calciatore, va ricondotto ad un unico atteggiamento di violenta contestazione nei confronti dell’arbitro. Tutto ciò premesso e ritenuto. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore GIORGINI SIMONE dal 30 aprile 2012 al 28.2.2012, La tassa di reclamo va restituita.
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