COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 23/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO della Procura Federale a carico del Signor Perreira Alves Pinto Ricardo Miguel per rispondere: della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2 del CGS in relazione all’art. 40, comma 11 bis, della N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società straniera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2010/2011 per la società U. S. Cassago, senza averne titolo.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 23/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO della Procura Federale a carico del Signor Perreira Alves Pinto Ricardo Miguel per rispondere: della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2 del CGS in relazione all'art. 40, comma 11 bis, della N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società straniera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2010/2011 per la società U. S. Cassago, senza averne titolo. All'udienza avanti questa Commissione oltre al rappresentante della Procura Federale, è presente il deferito, il quale dichiara: “non giocavo da sette anni, quindi ritenevo di non avere nessun vincolo con la società portoghese, la dichiarazione è stata rilasciata in buona fede”. A questo punto il deferito ha chiesto di procedersi ai sensi dell'art 23 C.G.S. Il Rappresentante della Procura ed il deferito hanno rivolto richiesta di applicazione della pena nella misura di giorni 40 di squalifica, ivi computata la riduzione di pena prevista dall'art. 23 C.G.S. e considerato che il deferito ha sofferto una sospensione a partire dal mese di gennaio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il comportamento addebitato al deferito risulta provato documentalmente in atti. Pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione pena avanzata dal deferito alla quale ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni richieste in considerazione della entità e rilevanza del comportamento contestato, visto l'art. 23 C.G.S., la Commissione Disciplinare Territoriale APPLICA al Signor Perreira Alves Pinto Ricardo Miguel la sanzione della squalifica di giorni 40 di squalifica. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento.
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