COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 16/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2011 A CARICO DEL CALCIATORE ALESSIO TONANZI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 150 DEL 26.5.2011 (Gara: COLLEFERRO – LA SABINA del 21.5.2011 – Campionato Coppa Italia Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 16/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2011 A CARICO DEL CALCIATORE ALESSIO TONANZI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 150 DEL 26.5.2011 (Gara: COLLEFERRO – LA SABINA del 21.5.2011 – Campionato Coppa Italia Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la ricorrente riconducendo ad esacerbate proteste il comportamento dei propri sostenitori ed anche quello del calciatore TONANZI – chiede una riduzione delle relative sanzioni; esaminati gli atti ufficiali dai quali emerge che la tifoseria della Società LA SABINA ha rivolto espressioni offensive e minacciose alla terna arbitrale e a fine gara, ha atteso l’uscita della stessa con atteggiamento gravemente provocatorio, tanto da costringere l’arbitro e gli assistenti a farsi scortare dalla Forza Pubblica; considerato che dal referto arbitrale si rileva, inoltre, che sempre a fine gara, il calciatore TONANZI, unitosi a propri compagni nel corso di una protesta collettiva, spintonava l’arbitro rivolgendogli ingiurie e minacce; ritenuto che il comportamento del TONANZI, senz’altro inaccettabile, va comunque valutato nell’ambito di un contestuale tafferuglio di protesta, talchè la sanzione appare suscettibile di un ridimensionamento. Avuto infine riguardo alla condotta inqualificabile dei sostenitori della ricorrente, che rende insussistenti le sue lamentele in proposito, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società LA SABINA e, quindi, di ridurre la squalifica del calciatore TONANZI ALESSIO a 4 gare effettive. Di confermare l’ammenda di € 150 a carico della Società. La tassa reclamo va restituita.
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