COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 23/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S.D. Roverbellese Camp. Juniores prov. Gir. A gara del 09.04.2011 tra Roverbellese / Marmirolo C.U. n. 43 del Comitato Regionale Lombardia datato 12.05.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 23/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S.D. Roverbellese Camp. Juniores prov. Gir. A gara del 09.04.2011 tra Roverbellese / Marmirolo C.U. n. 43 del Comitato Regionale Lombardia datato 12.05.2011 La società Roverbellese ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Valbusa Simone sino al 31.12.2013 lamentando che : i fatti si sarebbero svolti diversamente da quanto riferito dal direttore di gara e che nel parapiglia verificatosi verso la fine della gara non è stato possibile individuare il responsabile dei fatti contestati, in particolare dei due pugni ricevuti sulla nuca del direttore di gara. Chiede di conseguenza una riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, con il relativo supplemento, sentita in audizione la reclamante ed esaminati gli atti ufficiali di gara, emerge con certezza che al 46° del secondo tempo si verificava un parapiglia e in tale contesto il direttore di gara riceveva due pugni da tergo sulla nuca senza riuscire ad individuare il responsabile di tali atti di violenza. Che la reclamante con la comunicazione del 2 maggio 2011 non ha fornito elementi per l'identificazione del responsabile e che tale incertezza non è stata superata neppure in sede di audizione e che, pertanto, persiste la responsabilità di natura “oggettiva” del capitano. Tenuto conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione e dei fatti decritti agli atti appare equo graduare la squalifica. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Valbusa Simone a tutto il 30.04.2013. Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante, se versata.
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