COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 22/07/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.: – MARROZZINI TIBERIO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. U.S.A. TORRESE; – FABBRI MARCO, PRESIDENTE DELLA S.S.D. VIRTUS MOIE; – FERRETTI FABIO, PRESIDENTE DELL’A.S. FUTSAL FANO CALCIO A 5; – BUCCI LUCA, PRESIDENTE DELL’A.S.D. CALCIO A 5 CORINALDO; E DELLE SOCIETÀ: – A.S.D. U.S.A. TORRESE; – S.S.D. VIRTUS MOIE; – A.S. FUTSAL FANO CALCIO A 5; – A.S.D. CALCIO A 5 CORINALDO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 22/07/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.: - MARROZZINI TIBERIO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. U.S.A. TORRESE; - FABBRI MARCO, PRESIDENTE DELLA S.S.D. VIRTUS MOIE; - FERRETTI FABIO, PRESIDENTE DELL’A.S. FUTSAL FANO CALCIO A 5; - BUCCI LUCA, PRESIDENTE DELL’A.S.D. CALCIO A 5 CORINALDO; E DELLE SOCIETÀ: - A.S.D. U.S.A. TORRESE; - S.S.D. VIRTUS MOIE; - A.S. FUTSAL FANO CALCIO A 5; - A.S.D. CALCIO A 5 CORINALDO. * * * * * Con provvedimenti del 28 maggio 2010, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere: - i primi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 32, comma 1, del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con il Com. Uff. n. 1 del 1.7.2009, punto A/17, lett. e), della L.N.D. per avere, quale presidenti della società di appartenenza, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, omesso di iscrivere una propria squadra al Campionato Regionale Juniores di Calcio a 5, o, in alternativa, al Campionato Giovanile Allievi di calcio a cinque per la stagione sportiva 2009/2010; - le seconde a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, nelle violazioni ascritte al proprio Presidente. Con nota del 28 giugno 2010 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata alle ore 15,00 del giorno 19 giugno 2010, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Nei termini di rito, faceva pervenire memoria difensiva, chiedendo l’assoluzione da ogni addebito, la S.S.D. Virtus Moie ed il suo presidente Fabbri Marco. All’odierna riunione, come sopra fissata, erano presenti: - il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.; - MARROZZINI TIBERIO per l’A.S.D. U.S.A. TORRESE ed in proprio; - FABBRI MARCO per la S.S.D. VIRTUS MOIE ed in proprio; - FERRETTI FABIO per l’A.S. FUTSAL FANO CALCIO a 5 ed in proprio. All’inizio della riunione, gli incolpati presenti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura federale. A seguito di tali istanze, la Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, premesso • che, con provvedimento del 28 maggio 2010, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i seguenti soggetti: a) Presidenti: - MARROZZINI TIBERIO; - FABBRI MARCO; - FERRETTI FABIO; b) società: - A.S.D. U.S.A. TORRESE; - S.S.D. VIRTUS MOIE; - A.S. FUTSAL FANO CALCIO A 5; per rispondere: - i primi della violazione di cui all’art. 1, co. 1 del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 32, comma 1, del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con il Com. Uff. n. 1 del 1.7.2009, punto A/4, lett. f), della L.N.D. per avere, quale presidenti delle società di appartenenza, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, omesso di iscrivere, per la stagione sportiva 2009/2010, una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi o, in alternativa, al Campionato “Juniores-Under 18”; - le seconde a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, nelle violazioni ascritte al proprio presidente; • che, all’inizio del dibattimento, i sopra indicati deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; • che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - per le società: pena base € 1.500,00 di ammenda ridotta, in applicazione dell’art. 23 Cgs, ad € 1.000,00; - per i Presidenti: pena base 15 giorni di inibizione ridotta, in applicazione dell’art. 23 Cgs, a giorni 10; dispone l’applicazione delle seguente sanzioni: - INIBIZIONE DI GIORNI DIECI CIASCUNO AI PRESIDENTI: MARROZZINI TIBERIO, FABBRI MARCO, FERRETTI FABIO; - AMMENDA DI € 1.000,00 (MILLE/00) CIASCUNA ALLE SEGUENTI SOCIETÀ: A.S.D. U.S.A. TORRESE, S.S.D. VIRTUS MOIE, A.S. FUTSAL FANO CALCIO A 5. Dichiara chiuso il procedimento con riferimento ai deferiti sopra indicati, dispone altresì di procedersi oltre nei confronti degli altri deferiti. “ Aperta la fase dibattimentale per gli altri deferiti, il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha concluso con richiesta di condanne come da verbale di udienza. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE - letti gli atti del procedimento; - ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.; - rilevato che, in base alle disposizioni contenute nel citato Com. Uff. n. 1 del 1.7.2009, punto A/17, lett. e), alle Società di Calcio a Cinque serie C1 è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores di Calcio a 5 ... o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a cinque; - ritenuta sussistente la violazione ascritta all’A.S.D. Calcio a 5 Corinaldo; - ritenuto che l’omissione integra, per il Presidente della ridetta Società, gli estremi della violazione di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, con riferimento all’art. 32, commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D.. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica le seguenti sanzioni: - INIBIZIONE DI GIORNI QUINDICI AL SIG.: BUCCI LUCA; - AMMENDA DI € 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00) ALLA SOCIETA’: A.S.D. CALCIO A 5 CORINALDO.
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