COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 15 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : – del Sig. Paolo DEMO – Presidente A.S.D. Cristoforo Colombo – del Sig. Settimo NOVENTA – Dirigente A.S.D. Cristoforo Colombo – del Sig. Antonio CATTELAN – Dirigente A.S.D. Cristoforo Colombo – del Sig. Vittorio TASCA – della Società A.S.D. Cristoforo Colombo

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 15 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : - del Sig. Paolo DEMO – Presidente A.S.D. Cristoforo Colombo - del Sig. Settimo NOVENTA – Dirigente A.S.D. Cristoforo Colombo - del Sig. Antonio CATTELAN – Dirigente A.S.D. Cristoforo Colombo - del Sig. Vittorio TASCA - della Società A.S.D. Cristoforo Colombo La Procura Federale con atto del 23/5/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : il Sig. Paolo DEMO – Presidente ASD Cristoforo Colombo Per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S. in riferimento agli artt. 23,comma 1 e art. 38,commi 1 e 4 delle N.O.I.F., anche in relazione a quanto previsto dal combinato disposto degli artt, 16, lettera l, e 29 del Regolamento del Settore Tecnico per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, essendo a conoscenza e quindi, aver consentito al Sig. Bortoletto Claudio di svolgere attività per l’ASD Cristoforo Colombo, seppur lo stesso fosse in costanza di tesseramento con altra consorella e per avere permesso e non impedito allo stesso di essere inserito in 10 distinte di gara (nel periodo dal 30/01/2011 al 03/04/2011) quale massaggiatore, senza peraltro, avere specifico titolo abilitativo per tale qualifica ed, ancora, per avere consentito ai Sigg.ri Noventa Settimo, Cattelan Antonio e Tasca Vittorio di essere inseriti, alternativamente, nelle suindicate distinte di gara, quali allenatori della squadra, in assenza del necessario titolo abilitativo; il Sig. Settimo NOVENTA – Dirigente ASD Cristoforo Colombo per rispondere della violazione di cui all’art. 1, commi 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 61,1 comma e art. 66, comma 4 delle N.O.I.F. ed art. 23,1 comma delle N.O.I.F. per : - avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva sottoscrivendo cinque distinte ufficiali di gara della squadra giovanissimi regionali per la Società ASD Cristoforo Colombo, nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il Sig. Bortoletto Claudio, indicato quale massaggiatore, era regolarmente tesserato per tale funzione, malgrado, invece, lo stesso, fosse in costanza di tesseramento con la Società ASD Cartura e, comunque, privo del necessario titolo abilitativo per tale qualifica; - per essere stato inserito nelle distinte degli incontri del 06/02/2011, 20/03/2011 e 27/03/2011 della squadra giovanissimi regionali per la Società ASD Cristoforo Colombo con la qualifica di allenatore, malgrado lo stesso, non ne avesse titolo, in mancanza della specifica abilitazione del Settore Tecnico; il Sig. Antonio CATTELAN – Dirigente ASD Cristoforo Colombo per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 61,1 comma e art. 66,comma 4 delle NOIF ed art. 23,1 comma delle NOIF, per : - avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva sottoscrivendo tre distinte ufficiali di gara della squadra giovanissimi regionali per la Società ASD Cristoforo Colombo, nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il Sig. Bortoletto Claudio, indicato quale massaggiatore, era regolarmente tesserato per tale funzione, malgrado, invece, lo stesso, fosse in costanza di tesseramento con la Società ASD Cartura e, comunque, privo del necessario titolo abilitativo per tale funzione; - per essere stato inserito nelle distinte degli incontri del 30/01/2011, 13/02/2011 e 06/03/2011 e 03/04/2011 della squadra giovanissimi regionali per la Società ASD Cristoforo Colombo con la qualifica di allenatore, malgrado, invece, lo stesso, non ne avesse titolo, in mancanza della specifica abilitazione del Settore Tecnico; il Sig. Vittorio TASCA – Dirigente ASD Cristoforo Colombo per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 61,1 comma e art. 66,comma 4 delle NOIF ed art. 23,1 comma delle NOIF, per : - avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva sottoscrivendo una distinta ufficiale di gara della squadra giovanissimi regionali per la Società ASD Cristoforo Colombo, nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il Sig. Bortoletto Claudio, indicato quale massaggiatore, era regolarmente tesserato per tale funzione, malgrado, invece, lo stesso, fosse in costanza di tesseramento con la Società ASD Cartura e, comunque, privo del necessario titolo abilitativo per tale funzione; - per essere stato inserito nella distinta dell’incontro del 13/03/2011 della squadra Giovanissimi Regionali per la Società ASD Cristoforo Colombo con la qualifica di allenatore, malgrado, invece, lo stesso, non ne avesse titolo, in mancanza della specifica abilitazione del Settore Tecnico; la Società ASD Cristoforo Colombo per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri dirigenti. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Vice Procuratore Federale, preso atto della delega conferita al Sostituto Procuratore avv. Marco Stefanini; vista la nota pervenuta dal Comitato Regionale Veneto FIGC, con allegata la segnalazione del calciatore Sig. Zini Matteo, tesserato con la società ASD Cristoforo Colombo, che evidenziava la condotta tenuta dal tecnico Sig. Bortoletto Claudio, allenatore di base - matricola 48.160 - che, seppur tesserato come tecnico nella stagione sportiva 2010-2011 per la società ASD Cartura, è stato inserito nelle distinte gara della consorella ASD Cristoforo Colombo, quale massaggiatore della squadra; considerato che per quanto attiene alla posizione in ambito federale del Signor Bortoletto Claudio, la consultazione dell'archivio del Settore Tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo, figurando il medesimo nei ruoli federali, quale allenatore di base, codice 48.160, con ultimo tesseramento del 24/11/2010 a favore della Società ASD Cristoforo Colombo; acquisite n° 10 copie distinte di gara (nel periodo dal 30/01/2011 al 03/04/2011) della società ASD Cristoforo Colombo nelle quali compare il nominativo del Sig. Bortoletto Claudio, quale massaggiatore inserito nelle distinte di gara, individuato da tessera di dirigente accompagnatore n° 38493; rilevato, che le stesse distinte risultavano sottoscritte, quali dirigenti accompagnatori ufficiali dai Signori : Noventa Settimo (per 5 incontri), Cattelan Antonio (per 3 incontri), Tasca Vittorio (per 1 incontro) e Bortoletto Claudio (per l'incontro del 03/04/2001 Lupia Maggiore- ASD Cristoforo Colombo); rilevato inoltre, sempre nelle distinte di cui sopra, che venivano indicati quali allenatori della ASD Cristoforo Colombo i Signori : Noventa Settimo negli incontri del 06/02/2011, 20/03/2011 e 27/03/2001, il Signor Cattelan Antonio nelle gare del 30/01/2011, 13/02/2011, 06/03/2011 e 03/04/2001 ed il Signor Tasca Vittorio nella distinta dell'incontro del 13/03/2011; acquisiti, ad ulteriore conforto probatorio, i fogli censimento per la stagione 2010-2011 delle società AC Cartura ASD e ASD Cristoforo Colombo (partecipante al campionato di seconda categoria Veneto), ove nel secondo risultano iscritti i nominativi dei Signori Tasca Vittorio e Cattelan Antonio, rispettivamente Vice Presidente e Direttore Sportivo della società, nel mentre non è rappresentato il nominativo del Sig. Noventa Settimo, che è stato inserito nei documenti di gara di cui sopra, a mezzo di tessera di dirigente accompagnatore n° 37040; considerato, peraltro, che nei fatti come descritti in parte motiva, si configura la responsabilità del Presidente della società ASD Cristoforo Colombo Sig. Demo Paolo, nonché quella dei Signori Noventa Settimo, Cattelan Antonio e Tasca Vittorio,tutti dirigenti della ASD Cristoforo Colombo; ritenuto che, dalle suindicate condotte, consegue la responsabilità diretta ed oggettiva per la società ASD Cristoforo Colombo, ex art. 4, commi 1 e 2 CGS, in conseguenza della condotta ascritta al Presidente ed ai dirigenti della società; considerato che per la violazione poste in essere dal Sig. Bortoletto Claudio, iscritto nei ruoli del settore tecnico con la qualifica di allenatore dilettante di base - matricola 48.160, si provvede con un autonomo atto di deferimento alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ai sensi degli artt 36, comma 2, e 38 comma 3.” La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento del 14/6/2011 sono risultati presenti : - il Sig. Paolo DEMO Presidente A.S.D. Cristoforo Colombo - il Sig. Settimo NOVENTA Dirigente A.S.D. Cristoforo Colombo - il Sig. Antonio CATTELAN Dirigente A.S.D. Cristoforo Colombo - il Sig. Vittorio TASCA Dirigente A.S.D. Cristoforo Colombo - la Società A.S.D. Cristoforo Colombo rappresentata dal Sig. Paolo DEMO - il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo e, all’esito, chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni a carico : - del Sig. Paolo DEMO Presidente A.S.D. Cristoforo Colombo : inibizione per mesi 4 - del Sig. Settimo NOVENTA Dirigente A.S.D. Cristoforo Colombo : inibizione di mesi 3 - del Sig. Antonio CATTELAN Dirigente A.S.D. Cristoforo Colombo : inibizione per mesi 3 - del Sig. Vittorio TASCA Dirigente A.S.D. Cristoforo Colombo : inibizione per mesi inibizione per mesi 1 - dell’A.S.D. Cristoforo Colombo ammenda di € 400,00.- i Signori Paolo Demo, Settimo Noventa, Antonio Cattelan e Vittorio Tasca hanno esposto i motivi e le circostanze che hanno condotto al deferimento. In particolare il Sig. Antonio Cattelan si é dichiarato responsabile dei fatti ascritti, ritenendoli peraltro dettati dalla necessità di portare comunque avanti il Campionato di 2^ Categoria 2011/2012. Tutte le parti deferite hanno chiesto che i provvedimenti sanzionatori siano contenuti al minimo possibile. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto di quanto emerso in sede di esame della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese, ritenuti provati gli addebiti contestati alle parti deferite, ritenute altresì congrue le sanzioni avanzate dal Rappresentante della Procura, delibera di irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari che qui di seguito si riportano : - a carico del Sig. Paolo DEMO Presidente A.S.D. Cristoforo Colombo : inibizione per mesi 4 - a carico del Sig. Settimo NOVENTA irigente A.S.D. Cristoforo Colombo : inibizione di mesi 3 - a carico del Sig. Antonio CATTELAN Dirigente A.S.D. Cristoforo Colombo : inibizione per mesi 3 - a carico del Sig. Vittorio TASCA Dirigente A.S.D. Cristoforo Colombo : inibizione per mesi inibizione per mesi 1 - a carico dell’ASD Cristoforo Colombo ammenda di € 400,00.-
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