COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 17 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.1. 4.2.1. OPPOSIZIONE G.S. S.MARCO ARQUÀ Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 14/6/2011 – Applicazione art. 17/1 partita S.Marco Arquà-Salvatronda del 12/6/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Monzo Cristian; Squalifica per due giornate giocatore Chiarion Davide – Play-off Camp. 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 17 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.1. 4.2.1. OPPOSIZIONE G.S. S.MARCO ARQUÀ Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 14/6/2011 – Applicazione art. 17/1 partita S.Marco Arquà-Salvatronda del 12/6/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Monzo Cristian; Squalifica per due giornate giocatore Chiarion Davide – Play-off Camp. 2^ Categoria La Società G.S. S.Marco Arquà ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate nel Comunicato n. 60 del 14/6/2011 con le quali ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari : - sanzione sportiva della perdita per 0-3 della gara in epigrafe : - squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Monzo Cristian - squalifica per due giornate a carico del giocatore Chiarion Davide Per i seguenti motivi : - “per tutto il primo tempo i tifosi della Società San Marco Arquà Polesine offendevano reiteratamente la terna arbitrale e, nello specifico, l'A.A.2; - nel secondo tempo gli insulti continuavano accompagnati da numerose minacce, sputi e lancio di una bottiglietta d'acqua che colpiva l'A.A.2 al braccio procurandogli forte ed intenso dolore; - al 27° del secondo tempo l'Arbitro espelleva il giocatore Monzo Cristian (Società San Marco Arquà Polesine) per aver contestato una sua decisione arbitrale, toccandogli un braccio e provocandogli momentaneo ma forte dolore (atto da configurarsi in un comportamento di protesta e non di violenza), alla notifica del provvedimento profferiva offese e minacce al direttore di gara lasciando il terreno di gioco solo dopo l'intervento dei propri compagni; - a seguito dei fatti sopra descritti si era venuta a creare una situazione, in campo e sugli spalti, che impediva all'Arbitro di proseguire la gara in piena autonomia e pertanto ne decretava la fine anticipata; - all'uscita dall'impianto la terna arbitrale veniva fatta nuovamente oggetto di insulti e minacce da parte di alcuni tifosi della Società San Marco Arquà Polesine, nonchè dal giocatore Chiarion Davide della stessa Società”. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la parte del ricorso riguardante la squalifica a carico del calciatore Chiarion Davide ai sensi del disposto di cui all’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S.; esaminato il ricorso presentato dalla Società San Marco Arquà Polesine nella parte riguardante gli altri provvedimenti disciplinari; vista la documentazione ufficiale in atti e quella prodotta in atti dalla Società ricorrente; sentito il rappresentante della Società opponente delegato dal Presidente, assieme al Capitano Masiero Ettore; sentiti altresì i componenti della terna arbitrale che hanno confermato integralmente quanto esposto nel rapporto di gara e nei loro supplementi, precisando, quanto al comportamento del calciatore Monzo Cristian, che lo stesso ha afferrato il braccio dell’arbitro, così provocandogli il lamentato dolore; ritenuto pertanto, alla luce di quanto emerso, di dover confermare le decisioni del Giudice Sportivo di primo grado, che risultano congrue rispetto ai fatti accaduti, non essendo presenti elementi tali da consentire una diversa valutazione; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società G.S. S.Marco Arquà Polesine; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara S.Marco Arquà-Salvatronda con il risultato di 0-3; - di confermare l’ammenda di € 300,00 a carico della Società; - di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Monzo Cristian; - di disporre l’addebito della tassa reclamo versata.
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