COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 22 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.2. OPPOSIZIONE A.C. S.ZENO VERONA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 54 del Comitato Regionale Veneto del 1°/6/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore Fiorio Simone – Play-Out Campionato Juniores Élite

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 22 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.2. OPPOSIZIONE A.C. S.ZENO VERONA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 54 del Comitato Regionale Veneto del 1°/6/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore Fiorio Simone – Play-Out Campionato Juniores Élite La Società A.C. San Zeno Verona ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale, pubblicate nel Comunicato n. 54 del 1°/6/2011 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Fiori Simone, che l’ha così motivata : “ “facendo seguito a quanto indicato nel C.U. n. 52 del 25.05.2011 (pag. 52/1360), essendo pervenuta una dichiarazione della soc. S.Zeno, con cui si indica, quale responsabile della condotta evidenziata nel suindicato C.U., il giocatore Fiorio Simone; in forza dell'art. 3 C.G.S., il G.S. delibera di : - annullare la squalifica posta a carico del capitano Masetti Nicolo' (S.Zeno); - infliggere al giocatore Fiorio Simone (S.Zeno) la squalifica per giornate 5 di gara, per le motivazioni indicate nel comunicato n. 52 a carico del capitano della squadra”. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente riunisce in un unico giudizio i due ricorsi emarginati per connessione oggettiva. La Commissione Disciplinare Territoriale anzitutto non ha preso in esame la parte del ricorso riguardante le squalifiche per due giornate a carico dei calciatori Brutto Alessandro, Padoan Alessandro, Petera Matteo, Seager Alessandro e Tacconi Michele, trattandosi di provvedimenti non impugnabili ai sensi del disposto di cui all’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S.; esaminati i ricorsi presentati dalla Società S.Zeno riguardante gli altri provvedimenti impugnati; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente il rappresentante della Società ricorrente assistito da legale; sentito altresì personalmente l’arbitro che ha confermato quanto riferito nel referto di gara ed il relativo supplemento, fornendo, nel contempo, ulteriori chiarimenti; ritenuta più congrua ai fatti addebitati, la squalifica per quattro giornate da adottare nei confronti dei calciatori Masetti Nicolò e Anti Jacopo; constatato, viceversa, che per quanto riguarda il giocatore Fiorio Simone questa Commissione ritiene in via preliminare che il richiamo all’art. 3,comma 2 C.G.S. appare inconferente in quanto già risulta il capitano essere stato sgravato dalla relativa sanzione (cfr. C.U. n. 54 punto 6.1.3.). La sanzione irrogata al Fiorio appare invece equa alla luce della denuncia del “deprecabile atto falloso” fatta dalla stessa Società ricorrente con la sua comunicazione del 27/5/2011 “nel rispetto della correttezza” e dei principi comportamentali di cui all’art. 1 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società S.Zeno Verona; - di ridurre a quattro giornate di gara la sanzione della squalifica a carico dei giocatori Anti Jacopo e Masetti Nicolò; - di confermare la squalifica per cinque giornate nei confronti del giocatore Fiorio Simone. La tassa reclamo non é stata versata.
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