COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 22 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.3. OPPOSIZIONE U.S. SILEA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 37 del 23/3/2011 – Ammenda di € 600,00 – Torneo Esordienti Provinciale 2° Anno Primavera
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 22 Giugno 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
8.2.3. OPPOSIZIONE U.S. SILEA
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 37 del
23/3/2011 – Ammenda di € 600,00 – Torneo Esordienti Provinciale 2° Anno Primavera
La Società U.S. Silea ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di
Treviso, pubblicata nel Comunicato n. 37 del 23/3/2011 con la quale ha assunto la sanzione della ammenda di € 600,00 a
carico della Società per i seguenti motivi : “perché per tutta la durata della gara propri sostenitori rivolgevano epiteti
ingiuriosi ed irriguardosi verso l’arbitro dal 10’ del 3° tempo e a fine gara proferivano insulti discriminatori di origine
razziale verso giocatore avversario di colore (art. 11 comma 3° CGS) inoltre, mentre l’arbitro si accingeva ad uscire
dall’impianto sportivo, uno dei propri sostenitori lo apostrofava con espressioni denigratorie e lesive della sua dignità.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Silea;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante della Società ricorrente, assistito da legale, in una duplice occasione (udienze del 10/5/2011 e
21/6/2011);
sentito personalmente l’arbitro, il quale, nel confermare il comportamento ingiurioso di taluni spettatori dell’U.S. Silea nei
suoi confronti, ha meglio chiarito i contorni della vicenda relativa che ha interessato il calciatore avversario di colore.
A tale riguardo ha precisato che non si trattava né di cori né di insulti provenienti da una pluralità di spettatori, ma di aver
udito “una sola voce” isolata proveniente dalla tribuna, tradottasi “più che in un insulto” in “una esclamazione”.
Alla luce dei chiarimenti resi dal direttore di gara, la Commissione ritiene confermato l’atteggiamento dello sparuto
pubblico nei confronti dell’arbitro denunciato nel referto di gara.
Viceversa, sempre alla luce di tali chiarimenti, la vicenda riguardante il calciatore della società avversaria risulta
oltremodo ridimensionata, dando all’epiteto ingiurioso rivolto a detto calciatore il carattere di episodio attinente che ha
coinvolto un unico spettatore ed in modo assolutamente episodico ed isolato.
Merita invece sottolineare che il rappresentante dell’U.S. Silea intervenuto alle due udienze che si sono celebrate, ha
comunque stigmatizzato la vicenda ed ha ribadito che i principi ai quali detta Società si ispira nell’attività formativa dei
propri calciatori del settore giovanile sono improntati alla tolleranza, all’altrui rispetto ed alla più assoluta non
discriminazione
In questa prospettiva la società sta anzi predisponendo un codice comportamentale da far sottoscrivere a tutti i genitori
dei calciatori del settore giovanile.
Il rappresentante dell’U.S. Silea, manifestando concretamente l’attuazione dei principi di cui sopra da parte della società,
ha inoltre proposto la sua collaborazione all’iniziativa attualmente promossa dal Settore Giovanile e Scolastico del
Comitato Regionale Veneto della F.I.G.C. in sinergia con il C.R.Veneto della Lega Nazionale Dilettanti, denominato
“Calcio : divertimento + cultura + integrazione”, che si concreta in un programma di interventi a favore dei giovani profughi
ospitati presso la Comunità “Centro di prima accoglienza Don Milani” di Venezia - Tessera.
La collaborazione a questa iniziativa, da parte dell’U.S. Silea, verrà attuata con i suoi giovani, tecnici, dirigenti e genitori,
secondo le modalità che saranno definite con il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e del
Presidente del C.R. Veneto.
Alla luce di tutto quanto sopra, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene equo rideterminare la sanzione inflitta
all’U.S. Silea in € 200,00
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Silea;
- di ridurre a € 200,00 la sanzione pecuniaria da infliggere all’U.S. Silea.
La tassa reclamo non é stata versata.
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