COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 30/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BRECCIAROLA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA € 1.000,00, 2 PUNTI DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARSI NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA , INIBIZIONE FINO AL 30.06.2012 DEL DIRIGENTE LUCIANI DARIO, SQUALIFICA DEI CALCIATORI FEBBO NICO E PETRICCA FILIPPO FINO AL 30.11.2011) IN RELAZIONE ALLA GARA BRECCIAROLA / PIANELLA, DISPUTATA IL 15/05/11 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA “GIRONE C” – PLAY – OUT – (C.U. n° 67 DEL 19/05/11 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 30/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BRECCIAROLA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA € 1.000,00, 2 PUNTI DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARSI NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA , INIBIZIONE FINO AL 30.06.2012 DEL DIRIGENTE LUCIANI DARIO, SQUALIFICA DEI CALCIATORI FEBBO NICO E PETRICCA FILIPPO FINO AL 30.11.2011) IN RELAZIONE ALLA GARA BRECCIAROLA / PIANELLA, DISPUTATA IL 15/05/11 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA “GIRONE C” – PLAY – OUT – (C.U. n° 67 DEL 19/05/11 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Brecciarola ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S., quanto alla società perché: “a fine gara l'arbitro mentre cercava di raggiungere gli spogliatoi veniva aggredito, spintonato e rincorso da tutti i tesserati locali ed uno di questi lo colpiva anche con un ombrello alla pancia, quindi veniva reiteratamente offeso e colpito da sputi e con un pugno alla guancia che gli procurava forte dolore e momentanea assenza di orientamento; mentre il direttore di gara era nell'interno dello spogliatoio i tesserati suddetti colpivano con calci la porta del locale e gli rivolgevano ulteriori gravi minacce in conseguenza delle quali lo stesso arbitro richiedeva telefonicamente l'intervento dei C.C. che giunti sul posto ne consentivano il tranquillo allontanamento dall'impianto sportivo e lo scortavano all'esterno. Sanzione aggravata per mancato intervento dei dirigenti locali”; quanto ai calciatori Febbo e Petricca, perché: “a fine gara rincorrevano l'arbitro mentre cercava di raggiungere gli spogliatoi e lo aggredivano spintonandolo, sollecitando la reazione di tutti i tesserati locali”; quanto, infine, al dirigente Luciani, perché: “a fine gara mentre l'arbitro, rincorso da tutti i tesserati locali cercava di raggiungere gli spogliatoi, lo colpiva con un ombrello all'altezza della pancia”. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione, da un lato, che i calciatori non erano venuti in alcun modo in contatto con il direttore di gara, limitandosi a proteste veementi al di fuori dello spogliatoio, dove l’arbitro si era recato abbandonando frettolosamente il campo; dall’altro che il dirigente Luciani non avrebbe potuto realisticamente compiere il gesto addebitatogli, poiché il medesimo, al momento dei fatti, si trovava nella metà campo opposta alla posizione dell’arbitro in quanto svolgeva, nell’occasione, la funzione di guardalinee. Ha tenuto a ribadire, inoltre, che propri dirigenti si erano fattivamente adoperati per evitare ulteriori conseguenze. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto e di audizione, ha confermato gli originari riferimenti, precisando di avere individuato con certezza i responsabili dell’aggressione nei suoi confronti, in quanto il calciatore Febbo indossava la fascia di capitano; il calciatore Petricca era il portiere della società appellante, mentre il dirigente Luciani, svolgendo le funzioni di guardalinee, aveva ancora in una mano la bandierina nel momento in cui, con l’altra, gli sferrava un colpo con un ombrello dopo essersi portato, prima del triplice fischio, dalla linea laterale di competenza, dietro una delle porte e, precisamente, quella posta a ridosso del tragitto che avrebbe dovuto percorrere l’arbitro per recarsi negli spogliatoi. Ha precisato, infine, che le spinte ricevute dai calciatori non gli avevano provocato conseguenze. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato. Alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, appare equo ridurre le squalifiche inflitte ai calciatori Febbo Nico e Petricca Filippo, tenuto conto che i loro gesti, seppure deprecabili, non hanno provocato conseguenze nei confronti del direttore di gara e devono essere interpretate piuttosto che come veri e propri atti di violenza, come proteste particolarmente smodate, dettate dal nervosismo per la retrocessione maturata sul campo. Parimenti la Commissione ritiene equo ridurre la penalizzazione a un punto, tenuto conto che, come risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, almeno un tesserato della società appellante si è fattivamente adoperato per evitare conseguenze pregiudizievoli nei confronti del direttore di gara. Appare ugualmente meritevole di riduzione la sanzione inflitta al dirigente Luciani Dario, in quanto il comportamento dallo stesso tenuto non ha avuto particolari conseguenze nei riguardi dell’arbitro. Deve, invece, essere integralmente confermata la sanzione dell’ammenda in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati per i quali la società è, comunque, responsabile in virtù del principio della responsabilità oggettiva. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta ai calciatori Febbo Nico e Petricca Filippo al 30.9.2011, di ridurre la squalifica inflitta al dirigente Luciani Dario fino al 31.12.2011, di ridurre la penalizzazione ad un punto da scontarsi nella prossima stagione sportiva (2011/2012) confermando nel resto l’impugnata decisione. Dispone, infine, accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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