COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 231 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. ANDREINI NICOLA, tess. A.S.D. Pol. Coyotes, sig. CASADIO LAURO, Presidente A.S.D. Pol. Coyotes, A.S.D. POL. COYOTES e A.S.D. MEZZANO – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 231 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. ANDREINI NICOLA, tess. A.S.D. Pol. Coyotes, sig. CASADIO LAURO, Presidente A.S.D. Pol. Coyotes, A.S.D. POL. COYOTES e A.S.D. MEZZANO – camp. III^ cat. Con nota 15.6.2011 N. 9852/784, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. ANDREINI NICOLA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società F.C. POL. COYOTES mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. MEZZANO; - il sig. CASADIO LAURO, Presidente della Soc. F.C. POL. COYOTES, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. ANDREINI NICOLA, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. MEZZANO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società F.C. POL. COYOTES, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, l’A.S.D. MEZZANO ha inviato una memoria in cui dichiara che “la società non è stata interpellata dalla soc.Pol. Coyotes in merito al tesseramento dell’atleta Andreini; che il ragazzo non era stato svincolato nei tempi dovuti, pertanto non poteva essere tesserato da alcuna società; la società A.S.D. MEZZANO si dichiara completamente esente da responsabilità, pertanto non meritevole di deferimento”. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. ANDREINI NICOLA , la inibizione per mesi 3 del sig. CASADIO LAURO , l’ammenda di € 500 per la soc. POL. COYOTES e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. MEZZANO. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale e letta la memoria dell’A.S.D. MEZZANO ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc.ANDREINI e dal sig. CASADIO integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. MEZZANO . e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la soc. POL. COYOTES ; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. ANDREINI NICOLA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. CASADIO LAURO . Presidente della soc. Pol. Coyotes, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. MEZZANO l’ammenda di € 100 ed alla soc. POL. COYOTES l’ammenda di € 250. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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