COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 232 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CECCARONI LUIGI, tess. A.S.D. Ronta, sig. BATANI MAURO, Presidente A.S.D. Ronta, A.S.D. RONTA – camp. II^ cat. e A.S.D. ROMAGNA CENTRO – camp. Promozione
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 29/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
232 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE
A carico calc. CECCARONI LUIGI, tess. A.S.D. Ronta, sig. BATANI MAURO, Presidente A.S.D. Ronta, A.S.D. RONTA – camp. II^ cat. e A.S.D. ROMAGNA CENTRO – camp. Promozione
Con nota 10.6.2011 N. 9682/764, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc. CECCARONI LUIGI , delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società ASD RONTA mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. ROMAGNA CENTRO;
- il sig. BATANI MAURO, Presidente della Soc. ASD RONTA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. CECCARONI LUIGI, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società A.S.D. ROMAGNA CENTRO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società ASD RONTA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..
Effettuate ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti.
Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. CECCARONI LUIGI , la inibizione per mesi 3 del sig. BATANI MAURO , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. RONTA e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. ROMAGNA CENTRO.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. CECCARONI e dal sig. BATANI integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. ROMAGNA CENTRO . e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. RONTA ;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. CECCARONI LUIGI la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. BATANI MAURO, Presidente dell’A.S.D. Ronta, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. ROMAGNA CENTRO l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. RONTA l’ammenda di € 250.
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