COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 212 del 30/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE E DI TORRESI GIUSEPPE

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 212 del 30/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE E DI TORRESI GIUSEPPE ORDINANZA “Visto il provvedimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. disposto in data 26 maggio 2011 mediante il quale veniva richiesto il deferimento dei soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • Torresi Giuseppe, Presidente dell’A.S.D. Elpidiense Cascinare, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 15 del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all’art. 30 comma IV dello Statuto FIGC in relazione all’azione introdotta, in sede di cognizione ordinaria, nei confronti del calciatore Bulgari Yuri, con ricorso datato 7.12.2010; • l’A.S.D. Elpidiense Cascinare a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente; - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinate:  Torresi Giuseppe: pena base anni due di inibizione ed € 2.000,00 di ammenda, diminuita, in applicazione degli artt. 23 e 24 del Cgs, a mesi tredici ed € 1.100,00;  A.S.D. Elpidiense Cascinare: pena base penalizzazione di nr. sei punti nella classifica del Campionato di competenza da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2011/2012 ed ammenda di € 3.000,00 diminuita, in applicazione degli artt. 23 e 24 del Cgs, a punti tre ed € 1.600,00; - considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - TORRESI GIUSEPPE: inibizione per mesi tredici ed ammenda di € 1.100,00 (millecento/00); - A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE: penalizzazione di punti tre nella classifica del Campionato di competenza da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2011/2012 ed ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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