COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società Polisportiva SUSABRUZOLO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 42 del 16/12/10, Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, nei confronti del tesserato LOSACCO Andrea (Gara Susabruzolo – Real Sarre del 12/12/10, Campionato di Promozione – Girone B)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società Polisportiva SUSABRUZOLO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 42 del 16/12/10, Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, nei confronti del tesserato LOSACCO Andrea (Gara Susabruzolo – Real Sarre del 12/12/10, Campionato di Promozione – Girone B) Con reclamo tempestivamente proposto la Società Polisportiva Susabruzolo ha impugnato la decisione adottata dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato, sig. Losacco Andrea, squalificato per quattro gare per aver tenuto un comportamento violento ed ingiurioso nei confronti di un avversario. Con il reclamo si contesta che il Losacco abbia posto in essere la condotta violenta ed offensiva verso un avversario che gli viene contestata. In particolare, la ricorrente evidenzia come l’andamento dell’incontro al termine del primo tempo, conclusosi con il Susabruzolo in netto vantaggio, renderebbe inverosimile il fatto che un proprio giocatore si possa essere reso colpevole di un’aggressione ai danni di un avversario in quanto non ve n’era alcun motivo. Al contrario, il giocatore Losacco sarebbe stato vittima di uno schiaffeggiamento da parte dell’allenatore del Real Sarre, anche se la confusione creatasi avrebbe impedito una precisa ricostruzione dei fatti da parte del direttore di gara. L’esame degli atti ufficiali, fonte di prova privilegiata nella giustizia sportiva, ed in particolare del rapporto redatto dall’assistente dell’arbitro, non consente di accogliere le ragioni difensive sopra esposte. L’assistente ha descritto con assoluta precisione la condotta del Losacco, reo di essersi scagliato contro il giocatore n. 13 del Real Sarre mentre questi si stava recando negli spogliatoi, colpendolo con un pugno al volto ed insultandolo. Con riguardo alle ragioni della inconsulta condotta da parte del tesserato del Susabruzolo, paiono potersi individuare in quanto evidenziato dalla stessa ricorrente nelle proprie motivazioni, ove si fa riferimento a reiterati insulti provenienti proprio dalla panchina del Real Sarre nei confronti del Losacco. Questi potrebbe, quindi, essere stato provocato ed indotto alla reazione dal comportamento di alcuni avversari, ma ciò non pare, anche in assenza di una precisa ricostruzione sul punto, poter modificare ed attenuare il trattamento sanzionatorio deciso dal Giudice Sportivo che merita, pertanto, piena conferma. Tutto ciò considerato, la Commissione Disciplinare, d e l i b e r a di confermare il provvedimento impugnato e di incamerare la tassa di reclamo che risulta già versata.
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