COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società Polisportiva SUSABRUZOLO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 42 del 16/12/10, Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, nei confronti del tesserato LOSACCO Andrea (Gara Susabruzolo – Real Sarre del 12/12/10, Campionato di Promozione – Girone B)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 20 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società Polisportiva SUSABRUZOLO avverso il provvedimento
adottato dal Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 42 del 16/12/10, Comitato Regionale
Piemonte e Valle d’Aosta, nei confronti del tesserato LOSACCO Andrea (Gara
Susabruzolo – Real Sarre del 12/12/10, Campionato di Promozione – Girone B)
Con reclamo tempestivamente proposto la Società Polisportiva Susabruzolo ha impugnato la
decisione adottata dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato, sig. Losacco Andrea,
squalificato per quattro gare per aver tenuto un comportamento violento ed ingiurioso nei confronti
di un avversario.
Con il reclamo si contesta che il Losacco abbia posto in essere la condotta violenta ed offensiva
verso un avversario che gli viene contestata. In particolare, la ricorrente evidenzia come
l’andamento dell’incontro al termine del primo tempo, conclusosi con il Susabruzolo in netto
vantaggio, renderebbe inverosimile il fatto che un proprio giocatore si possa essere reso colpevole
di un’aggressione ai danni di un avversario in quanto non ve n’era alcun motivo. Al contrario, il
giocatore Losacco sarebbe stato vittima di uno schiaffeggiamento da parte dell’allenatore del Real
Sarre, anche se la confusione creatasi avrebbe impedito una precisa ricostruzione dei fatti da parte
del direttore di gara.
L’esame degli atti ufficiali, fonte di prova privilegiata nella giustizia sportiva, ed in particolare del
rapporto redatto dall’assistente dell’arbitro, non consente di accogliere le ragioni difensive sopra
esposte. L’assistente ha descritto con assoluta precisione la condotta del Losacco, reo di essersi
scagliato contro il giocatore n. 13 del Real Sarre mentre questi si stava recando negli spogliatoi,
colpendolo con un pugno al volto ed insultandolo.
Con riguardo alle ragioni della inconsulta condotta da parte del tesserato del Susabruzolo, paiono
potersi individuare in quanto evidenziato dalla stessa ricorrente nelle proprie motivazioni, ove si fa
riferimento a reiterati insulti provenienti proprio dalla panchina del Real Sarre nei confronti del
Losacco.
Questi potrebbe, quindi, essere stato provocato ed indotto alla reazione dal comportamento di
alcuni avversari, ma ciò non pare, anche in assenza di una precisa ricostruzione sul punto, poter
modificare ed attenuare il trattamento sanzionatorio deciso dal Giudice Sportivo che merita,
pertanto, piena conferma.
Tutto ciò considerato, la Commissione Disciplinare,
d e l i b e r a
di confermare il provvedimento impugnato e di incamerare la tassa di reclamo che risulta già
versata.
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