COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. EMMEFFE FUTSAL avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara EMMEFFE FUTSAL – ELLEDI CARMAGNOLA disputata il 15/01/11 nell’ambito del Girone A della Serie C1 del Campionato di Calcio a 5. ( C. U. N° 45 del 20/01/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta).
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla A.S.D. EMMEFFE FUTSAL avverso le deliberazioni del Giudice
Sportivo in riferimento alla gara EMMEFFE FUTSAL – ELLEDI CARMAGNOLA disputata il
15/01/11 nell’ambito del Girone A della Serie C1 del Campionato di Calcio a 5. ( C. U. N° 45
del 20/01/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta).
Con il tempestivo reclamo in oggetto, la A.S.D. EMMEFFE FUTSAL contesta le decisioni assunte
dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti occorsi durante lo svolgimento della gara EMMEFFE
FUTSAL – ELLEDI CARMAGNOLA, disputata il 15/01/11 nell’ambito del Girone A della Serie C1
del Campionato di Calcio a 5, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti
non veritiera e chiede che venga ridotta la squalifica per QUATTRO gare effettive inflitta al proprio
giocatore PATTI Francesco, pubblicata sul C.U. N° 45 del 20/01/11 del Comitato Regionale
Piemonte e Valle d’Aosta.
Nel suo articolato supplemento di rapporto, l’arbitro riferisce che, al 22° del secondo tempo, a
seguito di un fallo subito da parte del giocatore CACCESE Daniele del CARMAGNOLA,
immediatamente espulso, il capitano della EMMEFFE, PATTI Francesco, sferrava, senza un
motivo apparente e, quindi, di nascosto ed a tradimento, un violento schiaffone in pieno volto al
calciatore avversario GRANATA Daniele.
La società reclamante precisa che il proprio tesserato ha colpito al volto il giocatore avversario
GRANATA Daniele in reazione ad una testata ricevuta alle spalle dal medesimo.
Tale assunto non trova alcun riscontro, sia nel rapporto di gara, sia nel circostanziato relativo
supplemento redatto dall’arbitro.
Poiché, nel contrasto fra le due versioni, si deve maggiormente dar credito alla descrizione
dell’episodio effettuata dal direttore di gara nel suo rapporto, che, si rammenta, costituisce piena
prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare,
La Commissione disciplinare territoriale,
ritenuto violento ed ingiustificato il comportamento del giocatore PATTI Francesco, il
quale, subito un fallo da parte di un avversario, sferrava proditoriamente un violento
schiaffone al volto di altro giocatore, diverso dall’autore del fallo commesso in suo
danno;
considerato che il comportamento del suddetto giocatore risulta aggravato dal suo
ruolo di capitano;
valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in
ordine alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice
Sportivo;
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve
essere addebitata alla A.S.D. EMMEFFE FUTSAL, perché non versata;
CONFERMA
la squalifica per QUATTRO gare effettive inflitta al giocatore PATTI Francesco.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. EMMEFFE FUTSAL avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara EMMEFFE FUTSAL – ELLEDI CARMAGNOLA disputata il 15/01/11 nell’ambito del Girone A della Serie C1 del Campionato di Calcio a 5. ( C. U. N° 45 del 20/01/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta)."