COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. EMMEFFE FUTSAL avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara EMMEFFE FUTSAL – ELLEDI CARMAGNOLA disputata il 15/01/11 nell’ambito del Girone A della Serie C1 del Campionato di Calcio a 5. ( C. U. N° 45 del 20/01/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. EMMEFFE FUTSAL avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara EMMEFFE FUTSAL – ELLEDI CARMAGNOLA disputata il 15/01/11 nell’ambito del Girone A della Serie C1 del Campionato di Calcio a 5. ( C. U. N° 45 del 20/01/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta). Con il tempestivo reclamo in oggetto, la A.S.D. EMMEFFE FUTSAL contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti occorsi durante lo svolgimento della gara EMMEFFE FUTSAL – ELLEDI CARMAGNOLA, disputata il 15/01/11 nell’ambito del Girone A della Serie C1 del Campionato di Calcio a 5, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti non veritiera e chiede che venga ridotta la squalifica per QUATTRO gare effettive inflitta al proprio giocatore PATTI Francesco, pubblicata sul C.U. N° 45 del 20/01/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. Nel suo articolato supplemento di rapporto, l’arbitro riferisce che, al 22° del secondo tempo, a seguito di un fallo subito da parte del giocatore CACCESE Daniele del CARMAGNOLA, immediatamente espulso, il capitano della EMMEFFE, PATTI Francesco, sferrava, senza un motivo apparente e, quindi, di nascosto ed a tradimento, un violento schiaffone in pieno volto al calciatore avversario GRANATA Daniele. La società reclamante precisa che il proprio tesserato ha colpito al volto il giocatore avversario GRANATA Daniele in reazione ad una testata ricevuta alle spalle dal medesimo. Tale assunto non trova alcun riscontro, sia nel rapporto di gara, sia nel circostanziato relativo supplemento redatto dall’arbitro. Poiché, nel contrasto fra le due versioni, si deve maggiormente dar credito alla descrizione dell’episodio effettuata dal direttore di gara nel suo rapporto, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, La Commissione disciplinare territoriale, ritenuto violento ed ingiustificato il comportamento del giocatore PATTI Francesco, il quale, subito un fallo da parte di un avversario, sferrava proditoriamente un violento schiaffone al volto di altro giocatore, diverso dall’autore del fallo commesso in suo danno; considerato che il comportamento del suddetto giocatore risulta aggravato dal suo ruolo di capitano; valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.S.D. EMMEFFE FUTSAL, perché non versata; CONFERMA la squalifica per QUATTRO gare effettive inflitta al giocatore PATTI Francesco.
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