COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della F.C. CARLO ALBERTO A.S.D. avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale della Delegazione Prov. di Torino n. 27 del 9.12.2010, con i quali veniva comminata la squalifica fino al 31.1.2012 al giocatore FRIGERIO Andrea e l’inibizione fino al 31.3.2011 al sig. SAVIO CUVINO Marcello (gara MONCALIERI – CARLO ALBERTO del 4.12.2010 valida per il campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della F.C. CARLO ALBERTO A.S.D. avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale della Delegazione Prov. di Torino n. 27 del 9.12.2010, con i quali veniva comminata la squalifica fino al 31.1.2012 al giocatore FRIGERIO Andrea e l’inibizione fino al 31.3.2011 al sig. SAVIO CUVINO Marcello (gara MONCALIERI - CARLO ALBERTO del 4.12.2010 valida per il campionato di II Categoria) Con il ricorso in oggetto, la Società CARLO ALBERTO richiede una riduzione delle sanzioni comminate ai tesserati indicati in epigrafe, ritenendo eccessiva la squalifica inflitta al sig. Frigerio e contestando le risultanze del rapporto arbitrale per quanto attiene alla posizione del dirigente sig. SAVIO CUVINO Marcello, il quale ad avviso della ricorrente sarebbe entrato sul terreno di gioco al solo fine di interrompere le proteste dei propri giocatori, senza avere compiuto alcun tentativo di aggressione nei riguardi del direttore di gara. La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e la documentazione di gara, sentita la società ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta, esprime le seguenti considerazioni. GALEAZZI SERGIO (REAL CUREGGIO) MORGANTI PAOLO (REAL CUREGGIO) ROLANDO JONAS (REAL CUREGGIO) CHIARELLI ALESSANDRO (PRO SETTIMO E EUREKA) GAMBUTO MARCO (REAL CUREGGIO) La ricorrente non ha contestato il comportamento ascritto al proprio giocatore Andrea Frigerio, reo di avere attinto il direttore di gara al volto con uno sputo e di avere tentato di aggredirlo al termine della partita; ad avviso di codesta Commissione Disciplinare si tratta di un gesto molto grave, deprecabile e fortemente antisportivo, tale da giustificare una sanzione severa; tuttavia, nel valutare la sanzione in concreto comminata dal Giudice Sportivo, si ritiene di poter disporre una lieve riduzione della stessa, anche in considerazione delle scuse formulate dal giocatore e dalla società. Relativamente alla posizione del sig. Savio Cuvino Marcello, presidente della società Carlo Alberto ed al momento del fatto guardalinee, un attento esame della documentazione ufficiale di gara ad avviso di codesta Commissione non fornisce sufficiente conferma del comportamento asseritamente aggressivo e minaccioso che lo stesso avrebbe tenuto nei confronti del direttore di gara. Il referto arbitrale riporta infatti che il sig. Savio Cuvino avrebbe “provato ad aggredire l’arbitro”, ma non spiega per quale ragione l’aggressione non si sarebbe concretizzata, in quanto non viene riferito né di una improvvisa desistenza da tale comportamento, né dell’intervento eventuale di altri soggetti che lo avrebbero trattenuto impedendogli di porre in essere la ventilata aggressione (circostanza invece espressamente risultante nel rapporto con riferimento alla tentata aggressione da parte del giocatore sig. Frigerio). Per tali ragioni codesta Commissione Disciplinare ritiene legittimo disporre una riduzione della sanzione comminata al sig. Savio Cuvino, responsabile comunque di essere entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione. Per tali motivi SI RIDUCE al 4.12.2011 la squalifica comminata al giocatore Andrea Frigerio ed al 28.2.2011 l’inibizione comminata al sig. Savio Cuvino Marcello. Nulla si dispone relativamente alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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