COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.S.D. CE.VER.SA.MA BIELLA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 33 del 27.1.2011 della Delegazione Provinciale di Vercelli, in relazione alla gara GATTINARA – CE.VER.SA.MA BIELLA disputata in data 15.1.2011, Campionato Allievi Vercelli

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.S.D. CE.VER.SA.MA BIELLA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 33 del 27.1.2011 della Delegazione Provinciale di Vercelli, in relazione alla gara GATTINARA – CE.VER.SA.MA BIELLA disputata in data 15.1.2011, Campionato Allievi Vercelli Con ricorso inviato in data 2.2.201 la Società CE.VER.SA.MA BIELLA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la Società medesima con la perdita della gara e l’ammenda per € 350 nonché l’assistente di linea sig. SIGOLO Pietro con la squalifica fino al 31.12.2015 e chiede unicamente la riduzione di tale sanzione. La società ricorrente sostiene che il proprio tesserato si sia limitato a pronunciare offese verbali nei confronti dell’arbitro. Al fine di provare quanto asserito, viene allegata copia di denuncia-querela per il reato di diffamazione presentata dal sig. SIGOLO in seguito alla lettura del provvedimento impugnato. Inoltre, al fine di documentare episodi spiacevoli accaduti nel post-partita viene allegata copia di altra querela presentata dal padre di un giocatore della CE.VER.SA.MA BIELLA nei confronti del padre del direttore di gara. Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito specificati. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il referto arbitrale descrive in modo sufficientemente preciso la condotta del sig. SIGOLO che, mentre svolgeva le funzioni di assistente di linea, espulso per minaccia grave al direttore di gara, anziché abbandonare il recinto di gioco, entrava in campo e colpiva il medesimo con un pugno allo stomaco. In ogni caso, quanto sostenuto dalla società ricorrente, non appare credibile avendo l’arbitro precisato di aver disposto la prosecuzione “pro forma” della gara. La mancata impugnazione della sanzione della perdita della gara, che è stata inflitta proprio in ragione dell’interruzione virtuale dell’incontro decretata dal direttore di gara in seguito alla condotta del SIGOLO, induce a ritenere la società ricorrente ben consapevole del grave gesto commesso dal proprio tesserato. Del resto, la gravità del fatto non può essere messa seriamente in discussione: trattasi di condotta violenta, realizzata nel corso di una gara giovanile, quando già tutti gli altri componenti della panchina della CE.VER.SA.MA BIELLA erano stati espulsi dal campo per intemperanze e, soprattutto, messa in atto da un adulto nei confronti di un arbitro minorenne. Va, peraltro, osservato che l’entità della sanzione applicata dal primo Giudice eccede i parametri normalmente adottati da questa Commissione nella valutazione di casi analoghi. Appare, dunque, equo operare una riduzione rideterminando la durata della squalifica fino a tutto il 31.12.2012. La presentazione di querela da parte del sig. SIGOLO, in esito alla quale potrebbero verosimilmente essere indagati altri tesserati, impone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché si accerti l’eventuale violazione della clausola compromissoria (art. 15 C.G.S.) Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, RIDUCE L’entità della squalifica inflitta al sig. SIGOLO Pietro, rideterminandone la durata fino al 31.12.2012. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
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