COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S. CREVOLESE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara VIRTUS BAGNELLA – CREVOLESE disputata il 23/01/11 nell’ambito del Campionato Allievi Verbania.(C.U. N° 32 del 27/01/11 della Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S. CREVOLESE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara VIRTUS BAGNELLA – CREVOLESE disputata il 23/01/11 nell’ambito del Campionato Allievi Verbania.(C.U. N° 32 del 27/01/11 della Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola Con rituale e tempestivo reclamo, la A.S. CREVOLESE ricorre contro le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, in riferimento alla gara VIRTUS BAGNELLA – CREVOLESE disputata il 23/01/2011 nell’ambito del Campionato Allievi Verbania, contenute nel C.U. N° 32 del 27/01/11 della Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola. La Società reclamante lamenta l’eccessiva durata della squalifica, fino al 30/06/11, inflitta al proprio allenatore BATTAGLIA Marco, ritenendola abnorme, in riferimento all’effettivo comportamento tenuto dallo stesso, ed anche sproporzionata se raffrontata con la più blanda squalifica comminata all’allenatore della squadra avversaria, reo di aver minacciato, nel corso della gara, un giocatore avversario e di aver incitato alla violenza i propri giocatori. L’arbitro riferisce che, a fine gara, l’allenatore Battaglia Marco teneva un comportamento minaccioso nei suoi riguardi, al fine di indurlo a non notificare sul rapporto di gara l’espulsione di un suo giocatore, sostenendo, in caso negativo, che si sarebbe attivato presso gli organi competenti, rendendo difficile la sua carriera. La A.S. CREVOLESE, pur ammettendo che i toni siano stati abbastanza accesi, precisa che si è trattato semplicemente di una pressante e vivace richiesta di spiegazioni sui motivi dell’espulsione decretata nei confronti di un giocatore della propria squadra. A tale riguardo chiede di poter provare tale assunto in un confronto con il direttore di gara. La Commissione disciplinare territoriale, osservato che, per espressa previsione normativa, non si può dar corso al richiesto confronto con il direttore di gara; ritenuto, tuttavia, che si possa accogliere il reclamo, limitatamente alla riduzione della misura della sanzione inflitta, in considerazione della condotta, sia pur riprovevole, ma che si è mantenuta nell’ambito delle esternazioni verbali senza trascendere in atteggiamenti violenti, DELIBERA di fissare al 31/03/2011 il termine del periodo di squalifica inflitto all’allenatore BATTAGLIA Marco, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.
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