COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società U.S.D. CASELLE CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 54 del 17.2.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ARDOR S. FRANCESCO – CASELLE disputata in data 9.2.2011, Campionato di Promozione Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società U.S.D. CASELLE CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 54 del 17.2.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ARDOR S. FRANCESCO - CASELLE disputata in data 9.2.2011, Campionato di Promozione Girone B Con ricorso inviato in data 21.2.2011 la Società CASELLE CALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 16.4.2011 l’allenatore sig. GORIA Alessandro e ne chiede la revoca o la riduzione. La società ricorrente, pur non negando il fatto descritto nel referto arbitrale, sostiene che esso sia stato male interpretato sia nella parte in cui viene ritenuto irriguardoso verso l’arbitro l’atteggiamento del proprio allenatore sia ove si è affermato che il medesimo abbia scalciato la porta dello spogliatoio occupato dalla terna arbitrale. Si ammettono le espressioni blasfeme e la plateale arrabbiatura del tecnico nei confronti dei propri giocatori. Il ricorso va , in gran parte, accolto. Nel caso di specie, il referto arbitrale descrive in modo puntuale e preciso la condotta del sig. GORIA che, al termine dell’incontro, nello stringere la mano al direttore di gara, accompagnava il gesto con una fragorosa risata, scuotendo il capo con fare ironico. Trattasi di modalità, tutto sommato, civili di manifestare il proprio dissenso senza arrecare nocumento alcuno all’incolumità, all’onorabilità e al decoro dell’interlocutore. Una censura di tale condotta potrebbe certamente essere interpretata come sanzione della libera espressione del proprio pensiero. Per quanto attiene al fatto accaduto all’interno dello spogliatoio, il rapporto arbitrale non contiene riferimento alcuno alla porta della stanza occupata dalla terna, anzi, proprio l’espressione riportata nel referto, tra le imprecazioni pronunciate: “entrate dentro…veloci..”, induce a ritenere che il GORIA si rivolgesse ai propri giocatori. Viceversa le bestemmie pronunciate ad alta voce dall’allenatore del Caselle, pur se usate in un contesto irrilevante ai fini disciplinari, essendo state registrate nel referto devono essere censurate. E’ inutile sottolineare come le espressioni blasfeme dequalifichino la persona ancor prima del tesserato minandone alla base l’autorevolezza. Alla luce delle considerazioni suesposte appare equo rideterminare la durata della squalifica a carico del sig. GORIA Alessandro fino a tutto il 4.3.2011. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, RIDUCE l’entità della squalifica inflitta al sig. GORIA Alessandro, rideterminandone la durata fino al 4.3.2011. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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