COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. CENISIA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara CENISIA – VV.F. TORINO GS G. SALZA disputata il 7/02/11 nell’ambito del Girone B della Serie D del Campionato di Calcio a 5. ( C. U. N° 53 del 10/02/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta).
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 3 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla A.S.D. CENISIA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in
riferimento alla gara CENISIA – VV.F. TORINO GS G. SALZA disputata il 7/02/11 nell’ambito
del Girone B della Serie D del Campionato di Calcio a 5. ( C. U. N° 53 del 10/02/11 del
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta).
Con il tempestivo reclamo in oggetto, la A.S.D. CENISIA contesta le decisioni assunte dal Giudice
Sportivo a seguito dei fatti occorsi durante lo svolgimento della gara CENISIA – VV.F. TORINO GS
G. SALZA, disputata il 7/02/11 nell’ambito del Girone B della Serie D del Campionato di Calcio a 5,
sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti non veritiera e chiede che
venga ridotta la squalifica per QUATTRO gare effettive inflitta al proprio giocatore PATRONO
Giovanni, pubblicata sul C.U. N° 53 del 10/02/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle
d’Aosta.
Nel suo circostanziato rapporto l’arbitro riferisce che, al 21° del secondo tempo, procedeva
all’espulsione del giocatore PATRONO Giovanni, il quale lo offendeva pesantemente e poi, uscito
dal campo, reiterava le gravi offese e le minacce nei suoi confronti. Successivamente, al 34° del
secondo tempo, mentre era in corso una rissa con testate, schiaffi e spintoni fra due giocatori, il
PATRONO rientrava in campo per partecipare allo scontro, spintonando altri giocatori avversari e
ripetendo pesanti insulti nei confronti del direttore di gara.
La A.S.D. CENISIA, dalla lettura del C.U. ha rilevato che il proprio giocatore è stato squalificato per
quattro gare effettive, riportando una sanzione aggravata dalla sua posizione di capitano della
squadra.
La società reclamante, pur non contestando la descrizione dei fatti operata dall’arbitro, obietta
semplicemente che il suddetto giocatore non rivestiva la qualifica di capitano, essendo stata
affidata, nell’occasione, la fascia di capitano al giocatore DOVANO Andrea.
Tale assunto non trova alcun riscontro ufficiale, in quanto, dall’esame della distinta di gara
presentata dalla A.S.D. CENISIA, nella colonna dedicata all’indicazione del capitano risulta
chiaramente indicata la lettera C accanto al nominativo di PATRONO Giovanni.
La Commissione disciplinare territoriale,
considerato che il comportamento violento e reiterato del suddetto giocatore risulta
aggravato dal suo ruolo di capitano;
valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in
ordine alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo;
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve
essere addebitata alla A.S.D. CENISIA, perché non versata;
CONFERMA
la squalifica per QUATTRO gare effettive inflitta al giocatore PATRONO Giovanni.
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