COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.S.D. OVADA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 55 del 24.2.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara CASTELLETTESE – OVADA disputata in data 19.2.2011, Campionato di Prima Categoria Girone H

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.S.D. OVADA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 55 del 24.2.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara CASTELLETTESE - OVADA disputata in data 19.2.2011, Campionato di Prima Categoria Girone H Con ricorso inviato in data 28.2.2011 la Società OVADA CALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il giocatore GIOIA Giovanni con la squalifica per quattro gare e ne chiede la riduzione. La società ricorrente, pur ammettendo che, al momento della notifica dell’espulsione, il proprio giocatore era fortemente alterato nei confronti dell’arbitro, sostiene che tra i due non è avvenuto alcun contatto essendosi interposti altri calciatori. Lo smodato atteggiamento del giocatore viene giustificato dall’aver subito, nella circostanza un grave fallo non visto dal direttore di gara. Infine si lamenta l’analogia del trattamento riservato al proprio giocatore con altri casi più gravi. Il ricorso va parzialmente accolto. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Effettivamente, diversamente da quanto è stato rilevato in sede di giudizio di primo grado, il rapporto arbitrale non evidenzia un contatto tra la testa del GIOIA e quella del direttore di gara ma riferisce che il giocatore “…accostava la sua fronte” a quella dell’arbitro, “giungendo alla distanza di qualche centimetro….”. Il fatto così descritto, non presenta il benché minimo connotato di violenza fisica e pertanto deve essere ridimensionata l’entità della sanzione. La riduzione tuttavia deve essere contenuta al massimo, considerate le gravi ed incivili minacce di morte proferite dal GIOIA; intimidazioni che, anche a voler ammettere che vi sia stata, non possono certo trovare giustificazione nell’erronea interpretazione di un episodio di gioco. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, RIDUCE l’entità della squalifica inflitta al giocatore GIOIA Giovanni, rideterminandone la durata a tre turni di gara. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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