COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.D.C. NICESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 56 del 03.03.2011 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’ Aosta, in relazione alla gara DON BOSCO NICHELINO – NICESE del 27.02.2011, Campionato Promozione Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.D.C. NICESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 56 del 03.03.2011 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’ Aosta, in relazione alla gara DON BOSCO NICHELINO - NICESE del 27.02.2011, Campionato Promozione Girone D La società A.S.D. NICESE con il reclamo proposto, inoltrato a mezzo fax in data 03.03.2011, contesta il provvedimento disciplinare della inibizione sino al 02 aprile 2011 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio dirigente DEL PRINO Luca espulso per proteste, alla notifica del provvedimento, teneva comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro. Il ricorso non viene preso in esame per i seguenti motivi : 1. le motivazioni trasmesse risultano prive di una valida sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Società, o da altra persona da lui delegata; il suddetto mancato adempimento inficia in modo assoluto la validità dell’atto e, di conseguenza, preclude l’esame del merito; 2. inoltre per quanto disposto dall’art. 45 comma 3 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva fra i provvedimenti non impugnabili ed immediatamente esecutivi contempla “l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”. Pertanto la Commissione Disciplinare Territoriale : dichiara inammissibile il proposto ricorso; dispone l’addebito alla società A. D .C. NICESE l’ammontare della relativa tassa reclamo che non risulta versata.
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