COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. SAN PIETRO VAL LEMINA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara CERCENASCO – SAN PIETRO VAL LEMINA disputata il 20/02/11 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria. (C.U. N° 34 del 24/02/11 della Delegazione Provinciale di Pinerolo)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 10 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla A.S.D. SAN PIETRO VAL LEMINA avverso le deliberazioni del
Giudice Sportivo in riferimento alla gara CERCENASCO – SAN PIETRO VAL LEMINA
disputata il 20/02/11 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria. (C.U. N° 34 del
24/02/11 della Delegazione Provinciale di Pinerolo)
La A.S.D. SAN PIETRO VAL LEMINA ha proposto rituale e tempestivo ricorso avverso le decisioni
assunte dal Giudice Sportivo, in riferimento alla gara CERCENASCO – SAN PIETRO VAL
LEMINA disputata il 24/02/11 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria, contenute nel
C.U. n° 34 del 24/02/11 della Delegazione Provinciale di Pinerolo.
La Società reclamante si duole dell’eccessiva durata della squalifica, fino al 30/11/11, inflitta al
proprio giocatore RUCCI Umberto, ritenendola sproporzionata in riferimento all’effettivo
comportamento tenuto dallo stesso.
Pur condannando e stigmatizzando il deprecabile gesto messo in atto dal proprio tesserato, la
A.S.D. SAN PIETRO VAL LEMINA cerca di minimizzare l’accaduto affermando che il proprio
giocatore, trovandosi nell’intervallo della gara negli spogliatoi, perché espulso per doppia
ammonizione, ha solamente dato due pacche a mano aperta sullo stomaco dell’arbitro in reazione
al rifiuto del medesimo a stringergli la mano.
La Commissione disciplinare territoriale
esaminato il circostanziato rapporto dell’arbitro, il quale puntualmente riferisce che il
giocatore RUCCI Umberto, già espulso per doppia ammonizione, mentre le squadre
rientravano al termine del primo tempo, lo attendeva davanti alla porta dello spogliatoio, lo
insultava e lo colpiva con tre forti schiaffi a mano aperta all’altezza dello stomaco;
ritenuto, tuttavia, che il reclamo possa trovare accoglimento, limitatamente alla congruità
della sanzione adottata, in considerazione dell’eccessiva durata della squalifica inflitta al
giocatore e anche per il fatto che l’arbitro non ha fortunatamente lamentato alcuna
conseguenza di carattere fisico,
DELIBERA
di ridurre il periodo di squalifica inflitto al giocatore RUCCI Umberto, fissando il termine al
31/08/2011, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla
A.S.D. SAN PIETRO VAL LEMINA.
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