COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. SAN PIETRO VAL LEMINA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara CERCENASCO – SAN PIETRO VAL LEMINA disputata il 20/02/11 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria. (C.U. N° 34 del 24/02/11 della Delegazione Provinciale di Pinerolo)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. SAN PIETRO VAL LEMINA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara CERCENASCO – SAN PIETRO VAL LEMINA disputata il 20/02/11 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria. (C.U. N° 34 del 24/02/11 della Delegazione Provinciale di Pinerolo) La A.S.D. SAN PIETRO VAL LEMINA ha proposto rituale e tempestivo ricorso avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, in riferimento alla gara CERCENASCO – SAN PIETRO VAL LEMINA disputata il 24/02/11 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria, contenute nel C.U. n° 34 del 24/02/11 della Delegazione Provinciale di Pinerolo. La Società reclamante si duole dell’eccessiva durata della squalifica, fino al 30/11/11, inflitta al proprio giocatore RUCCI Umberto, ritenendola sproporzionata in riferimento all’effettivo comportamento tenuto dallo stesso. Pur condannando e stigmatizzando il deprecabile gesto messo in atto dal proprio tesserato, la A.S.D. SAN PIETRO VAL LEMINA cerca di minimizzare l’accaduto affermando che il proprio giocatore, trovandosi nell’intervallo della gara negli spogliatoi, perché espulso per doppia ammonizione, ha solamente dato due pacche a mano aperta sullo stomaco dell’arbitro in reazione al rifiuto del medesimo a stringergli la mano. La Commissione disciplinare territoriale esaminato il circostanziato rapporto dell’arbitro, il quale puntualmente riferisce che il giocatore RUCCI Umberto, già espulso per doppia ammonizione, mentre le squadre rientravano al termine del primo tempo, lo attendeva davanti alla porta dello spogliatoio, lo insultava e lo colpiva con tre forti schiaffi a mano aperta all’altezza dello stomaco; ritenuto, tuttavia, che il reclamo possa trovare accoglimento, limitatamente alla congruità della sanzione adottata, in considerazione dell’eccessiva durata della squalifica inflitta al giocatore e anche per il fatto che l’arbitro non ha fortunatamente lamentato alcuna conseguenza di carattere fisico, DELIBERA di ridurre il periodo di squalifica inflitto al giocatore RUCCI Umberto, fissando il termine al 31/08/2011, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla A.S.D. SAN PIETRO VAL LEMINA.
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