COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ACD CASTELLETESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 52 della Delegazione Provinciale di Novara del 17 febbraio 2011 in riferimento alla gara JUNIOR BORGOMANERO – CASTELLETTESE del 12 FEBBRIO 2011 valida per il Campionato Allievi Fascia B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ACD CASTELLETESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 52 della Delegazione Provinciale di Novara del 17 febbraio 2011 in riferimento alla gara JUNIOR BORGOMANERO - CASTELLETTESE del 12 FEBBRIO 2011 valida per il Campionato Allievi Fascia B Con il ricorso in oggetto la Società CASTELLETTESE chiede l’annullamento della sanzione inflitte dal G.S. (ammenda di euro 150,00). Il ricorso è però inammissibile in quanto presentato oltre il termine di sette gironi indicato dall’art. 36 comma 2 del C.G.S. Il C.U. sul quale è stato pubblicato il provvedimento del G.S. impugnato è del 17 febbraio 2011, mentre il ricorso in questione è pervenuto via fax in data 3 marzo 2011 ovvero oltre il termine previsto dalla norma. P.Q.M. la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo. Pone a carico della ricorrente la tassa di reclamo che non risulta versata.
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