COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA A.C.D. AMATORI MERGOZZESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE FIGC DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE VERBANO CUSIO OSSOLA N. 41 DEL 31.3.2011, CON I QUALI VENIVA COMMINATA, RISPETTIVAMENTE, LA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2012 ALL’ALLENATORE CASTELLO FABRIZIO, LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AI GIOCATORI BE BIASI ALBERTO, IEMMA CRISTIAN, INZITARI DOMENICO, MORETTA GIACOMO, TRENTANI ALESSANDRO E ZANGHIRELLA ZENO ALFONSO E L’AMMENDA DI € 50,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ (GARA AMATORI MERGOZZESE – MEGOLO DEL 27.3.2011, VALIDA PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA A.C.D. AMATORI MERGOZZESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE FIGC DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE VERBANO CUSIO OSSOLA N. 41 DEL 31.3.2011, CON I QUALI VENIVA COMMINATA, RISPETTIVAMENTE, LA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2012 ALL’ALLENATORE CASTELLO FABRIZIO, LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AI GIOCATORI BE BIASI ALBERTO, IEMMA CRISTIAN, INZITARI DOMENICO, MORETTA GIACOMO, TRENTANI ALESSANDRO E ZANGHIRELLA ZENO ALFONSO E L’AMMENDA DI € 50,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ (GARA AMATORI MERGOZZESE - MEGOLO DEL 27.3.2011, VALIDA PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA) Con il ricorso in oggetto, la Società AMATORI MERGOZZESE richiede una riduzione delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, sulla base di una ricostruzione dei fatti parzialmente diversa e meno grave rispetto a quanto riportato nel rapporto arbitrale, contestando in sostanza il verificarsi di una rissa al termine dell’incontro; quanto al proprio allenatore la società, pur riconoscendo il comportamento altamente ingiurioso dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro, negava il compimento di gesti violenti. Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, ritiene non vi siano motivi per disattendere le risultanze del rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva. Tale rapporto, infatti, riporta in modo inequivoco sia la descrizione dei fatti che vedono coinvolto il sig. Castello Fabrizio ed in particolare il comportamento aggressivo e violento tenuto nei confronti del direttore di gara, sia la rissa scaturita al termine dell’incontro tra le due squadre, che ha visto il coinvolgimento, tra gli altri, dei giocatori della AMATORI MERGOZZESE colpiti da squalifica, identificati tramite indicazione del numero di maglia. Il fatto che alcuni dei giocatori individuati dall’arbitro fossero stati sostituiti durante l’incontro, non costituisce ragione sufficiente ad escludere la loro partecipazione alla rissa. Anche l’entità delle sanzioni comminate dal giudice sportivo appare corretta e commisurata alla gravità delle condotte ascrivibili ai tesserati coinvolti ed alla società, non senza evidenziare che l’entità dell’ammenda non avrebbe comunque consentito una valida impugnazione della stessa. Per tali motivi la Commissione Disciplinare RESPINGE il ricorso delle società A.C.D. AMATORI MERGOZZESE, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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