COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ G.S. SAN GIULIANO NUOVO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA DEL 24.3.2011 IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN GIULIANO NUOVO – PRO MOLARE DEL 20.3.2011 VALIDA PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE H

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ G.S. SAN GIULIANO NUOVO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA DEL 24.3.2011 IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN GIULIANO NUOVO – PRO MOLARE DEL 20.3.2011 VALIDA PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE H Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio dirigente GAZZA Stefano (inibizione sino al 23.5.2011) ed a sè medesima (ammenda di euro 200,00) e ne chiede l’annullamento o la riduzione. Il materiale istruttorio in atti, costituito dal rapporto arbitrale e da un suo corposo supplemento, non consente di mettere in discussione la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S e ciò nonostante l’articolato ricorso che ha imposto alla Commissione tempi di disamina più lunghi del solito. Si deve, infatti, ricordare che il contenuto degli atti arbitrali, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.35 C.G.S. Sul punto, ne’ il ricorso (contenente osservazioni difensive, che pur pregevoli ed articolate, forniscono un’indimostrata descrizione fattuale diversa), ne’ tantomeno gli articoli di giornale allegati, consentono di destituire di fondamento quanto contestato e sanzionato dal G.S. L’unico punto da affrontare, quindi, è relativo all’entità delle sanzioni inflitte. Ci si deve, quindi, domandare se le sanzioni comminate dal G.S. siano adeguate al caso di specie e proporzionate alla gravità dei fatti contestati. Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare l’organo di Giustizia Sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo ad un massimo. Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva. I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona (fisica o giuridica) che si è resa responsabile di tale fatto. Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio, nel caso di specie, la sanzione inflitta al dirigente GAZZA Stefano è oltremodo giustificata dai suoi comportamenti, mentre si può ridurre la sanzione inflitta alla società in quanto va maggiormente valorizzata la fattiva collaborazione dell’allenatore STERPI Pierluigi, manifestatasi come persona molto gentile ed educata e che si è adoperata per calmare gli animi e per aiutare il direttore di gara ad allontanarsi incolume dall’impianto in questione (v. supplemento di rapporto). P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 59 del 24.3.2011 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, delibera di ridurre ad euro 150,00 l’ammenda inflitta alla società G.S. SAN GIULIANO NUOVO. Conferma nel resto Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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