COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASDG CENTALLO AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL C.U. N. 45 DEL 07/04/2011 DEL COMITATO PROVINCIALE DI CUNEO IN RELAZIONE ALLA GARA ASDG CENTALLO 2006 – RONCHI DEL 27/03/2011, CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE O

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASDG CENTALLO AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL C.U. N. 45 DEL 07/04/2011 DEL COMITATO PROVINCIALE DI CUNEO IN RELAZIONE ALLA GARA ASDG CENTALLO 2006 – RONCHI DEL 27/03/2011, CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE O Con ricorso tempestivamente proposto la A.S.D.G. CENTALLO si duole dell’eccessiva severità dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri tesserati sig. Rinero Lorenzo e sig. Ariaudo Alex, chiedendo la riduzione delle squalifiche comminate ai medesimi. Con riferimento alla squalifica per tre giornate inflitta al giocatore Rinero, la ricorrente, pur riconoscendo la correttezza dell’espulsione diretta, lamenta l’eccessività della squalifica in quanto si sarebbe comunque trattato di un fallo di gioco, duro ma non cattivo, senza alcun danno per l’avversario. Per quanto concerne la squalifica inflitta al giocatore Ariaudo, la ricorrente evidenzia la completa estraneità del proprio tesserato alle proteste verificatesi a fine gara, quando l’Ariaudo, precedentemente espulso, si era già allontanato dall’impianto sportivo. Ne deriverebbe, quindi, l’eccessività della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. I motivi di ricorso paiono infondati con riferimento ad entrambe le posizioni esaminate, ciò alla luce della inequivocabile descrizione dei fatti operata dal direttore di gara nel proprio referto. Dalla lettura del rapporto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata, risulta che il sig. Rinero, capitano del Centallo, era stato espulso per aver colpito con una scarpata in faccia l’avversario che era terra. Risulta, altresì, il sig. Ariaudo, dopo essere stato espulso, abbia aspettato l’arbitro nel tratto tra il terreno di gioco e lo spogliatoio insultandolo. Alla luce della ricostruzione operata dal direttore di gara, i provvedimenti di squalifica adottati dal Giudice Sportivo risultano congrui e commisurati alla gravità delle condotte poste in essere dai due tesserati. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, D E L I B E R A di respingere il reclamo presentato dalla Società ASDG CENTALLO 2006, disponendo l’addebito della relativa tassa di reclamo che non risulta versata.
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